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Polizza vita e amministratore di sostegno: chi sceglie i beneficiari?

La polizza vita è una tra le forme di investimento che ha a disposizione l’amministratore di sostegno per gestire i soldi del beneficiario.
Ce ne sono anche altre, come ad esempio, i BOT o i BTP, strumenti, anche questi, ai quali si può ricorrere per cercare di preservare nel tempo e, se possibile, accrescere il patrimonio della persona fragile.

Questi investimenti, per le loro caratteristiche, sono operazioni di natura straordinaria, cioè particolarmente importanti e rilevanti per il patrimonio del beneficiario.
Per questo motivo, queste operazioni devono essere attentamente valutate e richiedono per poter essere effettuate una specifica autorizzazione da parte del giudice.

Prendo spunto da una recente sentenza della Cassazione per esaminare i punti fondamentali da tenere a mente proprio quando si parla di operazioni straordinarie dell’ads.

“L’assicurazione sulla vita è l’unico prodotto che un uomo deve comprare con gli occhi chiusi, pensando a quando non ci sarà più per vedere il beneficio.” – Harry Truman

Gli investimenti dell'ads e la polizza vita

Dal punto di vista patrimoniale, la gestione economica da parte dell’amministratore di sostegno dei beni del beneficiario riguarda essenzialmente l’attività ordinaria e quotidiana, come potrebbe essere, ad esempio, il pagamento dell’affitto, delle utenze, le spese per gli alimenti o per i medicinali.

Si tratta di attività che, proprio perché ordinarie, vengono sempre incluse tra i compiti affidati dal giudice tutelare all’amministratore di sostegno.

Il discorso è diverso, invece, per le attività di natura straordinaria, ossia quelle che, proprio perché tali, si possono verificare solo in determinate occasioni e che hanno un impatto significativo sul patrimonio del beneficiario. Alcuni esempi di attività straordinarie, sono l’acquisto o la vendita della casa, l’acquisto di un’autovettura, la conclusione di un contratto di affitto ultranovennale e, anche, le operazioni di investimento.

A differenze delle attività ordinarie, per poter compiere questo genere di attività, l’amministratore di sostegno deve richiedere ed ottenere dal giudice tutelare ogni volta una specifica autorizzazione.

Lo prevede la legge, la quale, inoltre, stabilisce che in mancanza di autorizzazione del giudice un atto di questo genere è annullabile.

 

L’autorizzazione per le operazioni straordinarie

Mentre l’attività ordinaria e quotidiana dell’ads è di fatto sempre già “inclusa” all’interno dell’incarico affidatogli dal giudice con il decreto di nomina, e quindi non è necessario richiedere alcuna autorizzazione, per le operazioni di natura straordinaria il discorso è differente.

Per l’importanza di queste operazioni, – immaginiamo, ad es., l’acquisto di un immobile da parte del beneficiario -, e per l’impatto rilevante che esse hanno o possono avere sul patrimonio della persona fragile, la legge richiede, ogni volta e per ognuna di esse, una specifica autorizzazione da parte del giudice.

In questo modo il giudice o, in certi casi, il Tribunale, hanno la possibilità di verificare la natura dell’operazione, l’opportunità o meno di concluderla e l’impatto che potrebbe avere sul patrimonio del beneficiario.

La richiesta di autorizzazione si presenta depositando un ricorso che deve illustrare, chiarire e giustificare tutti gli aspetti dell’operazione che si vorrebbe intraprendere e perché essa potrebbe essere vantaggiosa, non solo in senso economico, per il beneficiario.
Una volta ottenuta l’autorizzazione, l’ads potrà compiere tale operazione, salvo poi darne atto, come è ovvio, nel rendiconto che deve depositare periodicamente.

Ads e polizza vita, il punto di vista della Cassazione

La recente sentenza della Cassazione n. 25476 del 17 settembre 2026 affronta la questione delle operazioni straordinarie che possono essere compiute dall’amministratore di sostegno.

Il caso riguarda la sottoscrizione di una polizza vita e relativa scelta dei beneficiari da parte dell’ads.
Si tratta, dunque, di un’operazione di investimento di natura straordinaria che per poter essere compiuta doveva essere autorizzata prima dal giudice.

Nella situazione specifica l’ads aveva effettivamente richiesto ed ottenuto dal giudice l’autorizzazione a sottoscrivere la polizza. Solo quello però.

Il ricorso e, quindi, l’autorizzazione deve riguardare tutti gli aspetti dell’operazione straordinaria, nessuno escluso.
Nella vicenda in esame, l’ads aveva validamente sottoscritto la polizza vita ma, senza alcuna autorizzazione, aveva anche indicato come beneficiari della stessa gli eredi legittimi della persona fragile.

Secondo la Cassazione, mancando un’autorizzazione specifica, l’indicazione dei beneficiari che è stata effettuata dall’ads è annullabile entro 5 anni.

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