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Composizione negoziata e transazione fiscale – Circ. Ag. Entrate, 16 luglio 2026

Cos’è la transazione fiscale e cosa centra la CNC, cioè la composizione negoziata della crisi?

Con le ultime modifiche al Codice della Crisi di Impresa è stato rafforzato lo strumento della composizione negoziata della crisi la possibilità di proporre all’Agenzia delle Entrate-Riscossioni un accordo per la definizione delle proprie pendenze tributarie.

La recente Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026 approfondisce, tra gli altri, proprio il tema della transazione fiscale all’interno della CNC evidenziando anche l’importanza di alcuni aspetti poco conosciuti.

“Vi sono soltanto due mezzi per pagare i debiti: sforzandosi di aumentare il reddito, sforzandosi di diminuire le spese.” – Thomas Carlyle

CNC e transazione fiscale

Mi spiace contraddire quello che sosteneva Thomas Carlyle*, autore della citazione riportata in questa pagina, ma egli non poteva certamente immaginare che un giorno sarebbero stati “inventati” degli strumenti per liberarsi legalmente dai debiti anche, magari, senza doverli pagare integralmente.

Uno di questi strumenti è la Composizione Negoziata della Crisi (CNC), su questo blog potete trovare numerosi post e approfondimenti.

Le ultime rilevazioni di Unioncamere sulla composizione negoziata evidenziano un aumento del 29% delle istanze di CNC nel corso dell’ultimo semestre rispetto a quello precedente oltre che un costante aumento anche dei casi di successo del percorso negoziale.

In questo post voglio esaminare un aspetto particolare della CNC, ossia la possibilità di introdurre all’interno di una CNC una transazione fiscale che preveda il pagamento agevolato, parziale o dilazionato, del debito tributario e degli accessori.

 

La proposta di transazione fiscale

La transazione fiscale è prevista dall’art. 23, c. 2-bis del Codice della Crisi d’Impresa.
La proposta da formulare nel corso delle trattative della CNC deve essere specifica, ossia riferita a uno o più debiti determinati per importo e natura, dovrà essere motivata oltre che sostenibile dal punto di vista economico e finanziario.

Inoltre, per poter essere accettata la transazione deve assicurare al Fisco un vantaggio economico, ossia un trattamento non inferiore (quindi maggiore, non maggiore-uguale!) a quello che lo stesso otterrebbe in caso di liquidazione giudiziale.

Per quanto riguarda gli aspetti operativi, invece, bisogna tenere presente che la CNC ha per sua natura una durata massima prestabilita.
Quindi, anche se la proposta di transazione fiscale non è vincolata a termini rigidi, è comunque opportuno presentarla sin dall’avvio del percorso di CNC in modo da consentire all’Amministrazione fiscale di avviare da subito la propria necessaria attività istruttoria.

Diversamente, una proposta di transazione presentata a trattative già in corso o a ridosso della scadenza del termine della CNC avrebbe il rischio concreto di non concludersi positivamente.

 

Debiti esclusi dalla transazione fiscale

Da tenere presente che, salvo ulteriori modifiche normative, ad oggi non possono essere oggetto di transazione fiscale:

  • i debiti per contributi previdenziali e quelli per tributi locali;
  • i debiti sorti dopo la presentazione della domanda di CNC;
  • i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea.

 

* Thomas Carlyle fu uno storico e filosofo scozzese.

Transazione fiscale e le relazioni necessarie

Per la definizione della transazione fiscale con il Fisco all’interno della CNC è necessario predisporre due relazioni:

  • la relazione sulla convenienza della transazione rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, che dovrà essere redatta da un professionista indipendente.
    Il professionista indipendente ha il ruolo di attestatore e deve essere iscritto sia nell’elenco dei gestori della crisi sia nel registro dei revisori
    legali. La sua indipendenza è garantita dall’assenza di legami personali o professionali con l’impresa negli ultimi cinque anni;
  • la relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali, che dovrà essere predisposta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, oppure da un revisore legale iscritto nell’apposito registro e designato a tal fine.

Queste due relazioni non possono essere redatte dallo stesso professionista.

Sebbene non obbligatoria, al fine di agevolare l’istruttoria da parte degli Uffici è, altresì, auspicabile che venga presentata dall’imprenditore una relazione sulla fattibilità del piano, anche non attestata, in quanto elemento essenziale per valutare in via prognostica la ragionevole possibilità che il debitore possa adempiere agli obblighi derivanti dalla proposta di accordo.

L’eventuale rigetto della proposta di transazione da parte del Fisco dovrà essere adeguatamente motivato e fondato su concreti elementi di fatto idonei a dimostrare la non convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale (ovvero la non attendibilità della situazione economico-patrimoniale, l’assenza di effettive prospettive di risanamento o l’emersione di condotte fraudolente).

Vuoi un confronto sulla situazione debitoria della tua azienda?

La transazione fiscale in CNC è uno strumento tecnicamente complesso, che richiede una valutazione puntuale della convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e una gestione attenta dei tempi procedurali.

Ogni situazione debitoria ha caratteristiche proprie che vanno analizzate caso per caso.

Se la tua impresa ha pendenze tributarie e stai valutando l’accesso alla composizione negoziata, posso aiutarti a capire se la transazione fiscale è la strada percorribile e come impostarla correttamente sin dall’avvio delle trattative.

Puoi contattarmi per una prima valutazione della posizione della tua azienda utilizzando il form che trovi in fondo a questa pagina.

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