Il fondo patrimoniale, uno strumento di protezione della famiglia nucleare
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Pur essendo tecnicamente un elemento “accidentale” del contratto (al pari della condizione), l’indicazione del termine entro il quale deve essere concluso il contratto definitivo costituisce certamente una di quelle pattuizioni quasi sempre presenti in ogni contratto preliminare.
Tale clausola (generalmente nella forma “il contratto definitivo dovrà essere stipulato entro e non oltre il giorno…“, o simili), oltre a costituire la giustificazione del preliminare stesso per le parti (le quali, diversamente, avrebbero stipulato subito il definitivo) delimita l’ambito temporale entro il quale i contraenti hanno la possibilità di definire e valutare tutte le condizioni del futuro contratto definitivo.
La mancanza del termine non comporta l’invalidità del contratto (abbiamo detto, infatti, che tale indicazione non costitusce un requisito essenziale del preliminare). In tal caso, si potrà ricorrere, in via suppletiva, a quanto disposto dall’art. 1183 c.c. (Tempo dell’adempimento), I comma, o comunque si potrà richiedere che sia il giudice a stabilire tale indicazione.In mancanza del termine, il diritto alla stipulazione del contratto definitivo si estingue per prescrizione nel termine ordinario decennale (Cass. Civ. Sez. II, 15587/2001) decorrente dal giorno del perfezionamento del contratto preliminare stesso.
Veniamo ora all’ipotesi che nel contratto il termine sia indicato in maniera precisa (es., “”il contratto definitivo dovrà essere stipulato entro il 15 maggio p.v….“), quali sono le conseguenze del suo mancato rispetto?
L’indicazione di un termine per la stipula del contratto definitivo determina altre importanti conseguenze per i contraenti:
qualora il preliminare venga trascritto, gli effetti della trascrizione (effetto prenotativo ed al privilegio ex art. 2775 bis c.c.) vengono meno in caso di mancata stipula del contratto definitivo o mancata trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. entro un anno dal termine convenuto per la stipula del definitivo;
se il preliminare riguarda immobili da costruire, secondo quanto disposto dal D.Lgs 122/2005, il termine per la conclusione del definitivo deve essere correlato al termine di durata eventualmente posto nella fideiussione di cui all’art. 2 del decreto suddetto, dal momento che tale fideiussione deve tutelare il promissario acquirente sino al momento del trasferimento della proprietà.
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