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Agenzia delle Entrate, bozza di circolare sul Codice della Crisi di Impresa

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito una bozza di circolare sul Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza e, in particolare, sugli istituti che presentano aspetti di interesse, diretto o indiretto, per l’Agenzia stessa.

La circolare offre una panoramica delle principali disposizioni del Codice e analizza in dettaglio i singoli istituti, raggruppati in quattro macroaree tematiche (che prescindono dalla struttura formale del Codice) e precisamente:

  • i nuovi istituti che rappresentano le novità più rilevanti rispetto alla legge fallimentare (R.D. n. 267/1942), oggetto questo della “Parte I” pubblicata sul sito dell’AdE;
  • gli strumenti accessibili ai soggetti sovraindebitati, originariamente esclusi da percorsi di ristrutturazione e risanamento aziendale;
  • gli accordi di ristrutturazione e il concordato preventivo;
  • la liquidazione giudiziale e gli istituti residuali.

Trattandosi, come detto, di una bozza è possibile presentare osservazioni e proposte di modifica o di integrazione fino al 20 maggio 2026.

“Se devi alla banca cento sterline, hai un problema; se ne devi un milione, il problema è della banca.” – John Maynard Keynes

L'Agenzia delle Entrate e i principi alla base del CCII

La Circolare dedica la parte iniziale all’analisi dell’evoluzione della normativa sulla crisi d’impresa, a partire dalla legge fallimentare (R.D. 267/1942) fino all’attuale Codice.

Richiamando la Relazione illustrativa al CCII, l’Agenzia delle Entrate ricorda che le possibilità di salvaguardare i valori di un’impresa in difficoltà sono direttamente proporzionali alla tempestività dell’intervento risanatore, mentre il ritardo nel percepire i segnali di una crisi fa sì che, nella maggior parte dei casi, questa degeneri in vera e propria insolvenza sino a divenire irreversibile.

Si tratta di un principio fondamentale quando si parla di situazioni di crisi e di gestione di debiti.

Quando emergono segnali di crisi economica, sia in ambito aziendale sia nella gestione dei debiti personali, intervenire tempestivamente è spesso decisivo.
Rimandare può aggravare la situazione, aumentando l’esposizione debitoria, riducendo le possibilità di negoziazione e limitando gli strumenti giuridici disponibili.

Affrontare subito il problema consente invece di valutare con lucidità le opzioni, attivare eventuali procedure di composizione della crisi e contenere i danni, preservando per quanto possibile il patrimonio e la continuità dell’attività o della stabilità personale.

L'interpretazione della circolare sulla CNC

La bozza di circolare dedica ampio spazio alla composizione negoziata della crisi, istituto sul quale potete trovare diversi approfondimenti anche in questo blog.

L’Agenzia delle Entrate evidenzia, innanzitutto, le caratteristiche principali di questo nuovo strumento:

  1. la natura volontaria, in quanto il percorso è attivabile solo su iniziativa dell’imprenditore;
  2. il carattere riservato, ossia il fatto che le trattative si svolgono senza alcuna pubblicità, finché non vengano richieste misure protettive e/o cautelari o autorizzazioni giudiziali per specifiche finalità di tutela dei creditori;
  3. la natura stragiudiziale, in quanto l’instaurazione della composizione negoziata avviene senza il necessario intervento del Tribunale e la fase giudiziale è solo eventuale; inoltre, il suo avvio non determina gli effetti tipici delle procedure concorsuali (si evidenzia, ad esempio, l’assenza di regole distributive), né lo spossessamento del patrimonio dell’imprenditore;
  4. la centralità della figura dell’esperto, figura indipendente, terza e imparziale, nominato dalla Commissione presso la Camera di commercio competente, con funzione di agevolare il dialogo tra l’imprenditore e i creditori nella prospettiva del superamento della crisi.

Si tratta di un istituto importante per aiutare le imprese in difficoltà ad avviare percorsi di risanamento, a condizione però che sussistano concrete possibilità di superamento della fase di crisi e di recupero della continuità aziendale.

Dunque, precisa la Circolare, sì alla CNC ma solo se il ricorso a tale strumento non sia finalizzato “a tirare a campare”, ossia abbia finalità esclusivamente dilatorie o mascheri, invece, prospettive liquidatorie.

Prima di scegliere quale strumento utilizzare, come sempre, è quindi necessario esaminare ogni situazione specifica, qual è lo stato attuale della società in difficoltà e quali le concrete e reali possibilità di uscire dalla crisi.

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