Skip to content

Togliere l’amministratore di sostegno è possibile

Una volta che è stato nominato, si può togliere l’amministratore di sostegno o, invece, l’ads è come un diamante, “per sempre”?

La possibilità di togliere l’amministratore di sostegno è uno degli argomenti meno conosciuti e sul quale c’è spesso molta confusione, anche tra gli addetti ai lavori.

Allora, la risposta alla domanda iniziale è “sì, si può togliere l’amministratore di sostegno”, ma è possibile farlo solo a certe condizioni.

Vi spiego il “meccanismo” in questo articolo.

“Nessuno è inutile se alleggerisce il peso di qualcun altro.” – Charles Dickens

Nomina dell'ads e bisogni del beneficiario

La nomina dell’amministratore di sostegno è solo l’ultima fase del procedimento che inizia con il deposito del ricorso in Tribunale.
Prima di arrivare alla nomina, infatti, il giudice deve verificare di persona l’esistenza delle condizioni di fragilità del beneficiario.

Si tratta di un passaggio fondamentale perché attraverso questa verifica e grazie ad essa il giudice è in grado di rendersi conto della reale situazione della persona, quali sono le sue difficoltà e quali i bisogni.
Fatta questa valutazione, il giudice nominerà un ads, stabilendone i relativi poteri (oppure potrà decidere di non nominarlo perché lo ritiene non necessario, ma questa ipotesi ora non ci interessa).

Tra le varie indicazioni da dare all’ads, il giudice dovrà anche stabilire la durata dell’incarico che potrà essere:

  • a tempo determinato, ad es., due o tre anni, oppure
  • a tempo indeterminato

Nel primo caso, una volta scaduto il termine stabilito, l’incarico dell’amministratore di sostegno cesserà automaticamente, a meno che la persona assistita continui ad avere bisogno di protezione e supporto (e se coì fosse l’incarico potrà essere prorogato).

Se, invece, la nomina fosse a tempo indeterminato?

Capita di leggere sul web che “a tempo indeterminato” significa 10 anni. Non è così*.
“A tempo indeterminato” vuol dire che l’ads rimarrà in carica fino a quando non cesserà lo stato di bisogno della persona fragile.

 

Le parole magiche: “lo stato di bisogno”

Il punto fondamentale da tenere in considerazione quando si parla di amministrazione di sostegno è lo stato di bisogno della persona fragile.

Con questa espressione si intendono tutte quelle situazioni in cui un soggetto, pur non essendo necessariamente in uno stato di totale incapacità, “si trova nell’impossibilità – parziale o temporanea – di provvedere autonomamente ai propri interessi” (questo lo dice il codice civile), e questi interessi possono essere di natura personale, patrimoniale o entrambi.

Altri due punti importanti:

  • lo stato di bisogno non coincide con la malattia in sé, né con la disabilità come categoria astratta: ciò che conta è l’effetto concreto che quella condizione produce sulla capacità del soggetto di gestire la propria vita quotidiana, i propri rapporti giuridici, le proprie risorse economiche;
  • lo stato di bisogno può assumere le forme più diverse: può essere permanente o episodico, può riguardare solo la sfera economica – si pensi a chi, pur lucido, non riesce a gestire il conto corrente o è esposto a pressioni familiari – oppure può riguardare gli aspetti di cura della persona come, ad esempio, le scelte sanitarie.

Quello che è certo è che lo stato di bisogno è il presupposto e la condizione essenziale per la nomina, prima, e il mantenimento, poi, dell’amministratore di sostegno.
Quindi, (solo) se cessa e viene meno lo stato di bisogno allora può essere tolto l’amministratore di sostegno.

 

* L’art. 410 del codice civile prevede che “L’amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti”.
Questo, però, non vuol dire che la nomina dell’ads a tempo indeterminato significa una durata di 10 anni!

La procedura per togliere l'amministratore di sostegno

Così come per poter nominare un ads, il giudice deve valutare la situazione e il caso concreto e l’esistenza di un’effettiva esigenza di protezione per la persona fragile, allo stesso modo, per poter togliere l’ads, il giudice, – sempre lui! -, dovrà accertare che sono cessate proprio le esigenze di tutela che c’erano all’inizio.

Solo a questa condizione si potrà richiedere ed ottenere la rimozione dell’ads.

La richiesta andrà indirizzata al giudice tutelare e dovrà essere adeguatamente motivata e documentata.
Una richiesta del tipo “l’ads mi sta rendendo la vita un inferno e va tolto!” non ha alcuna chance di essere accolta.

La rimozione dell’amministratore di sostegno dovrà essere, piuttosto, supportata da adeguata documentazione, anche medica se necessario, che attesti che le condizioni del beneficiario non sono più tali da giustificare il mantenimento dell’ads.

 

Chi può chiedere di togliere l’ads?

La domanda per togliere l’ads può essere proposta dagli stessi soggetti che possono richiedere l’ads, cioè il beneficiario, il coniuge o la persona stabilmente convivente, i parenti entro il 4° grado (cioè genitori, figli, fratelli, nonni, zii, cugini), gli affini entro il 2° grado (cioè suoceri e cognati), il Pubblico Ministero o i responsabili dei servizi sanitari e sociali.
Anche se potrebbe essere consigliato, non serve farsi assistere da un avvocato.

Per rimuovere l’ads, in ogni caso, può procedere anche d’ufficio, cioè in modo automatico, anche il Giudice Tutelare qualora riscontri che non è più necessario.

Vuoi approfondire l'argomento?

Se vuoi approfondire ulteriormente l’argomento, ti consiglio di leggere anche gli altri articoli pubblicati sul blog.

Se, invece, vuoi toglierti tutti i dubbi o chiedermi un parere personalizzato, puoi contattarmi utilizzando il box in fondo a questa pagina.

Ti è piaciuto questo articolo? Condividilo!

Leggi le ultime notizie dal Blog

In questo spazio sempre aggiornato condivido notizie di attualità e approfondimenti utili
per dare una risposta alle vostre domande.

CONTATTAMI

Togliti tutti i dubbi e stai in contatto con me

Invia una email all’indirizzo ma***@***************ri.it o compila il form per richiedere uno dei miei servizi.
Iscriviti alla newsletter per ricevere le ultime novità o altre notizie che potrebbero interessarti.
Potrai cancellare la tua iscrizione in ogni momento inviandomi una mail.