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Testamento e amministrazione di sostegno: il beneficiario può farlo? Sì (con una curiosità che in pochi conoscono)

La persona fragile assistita da un amministratore di sostegno può fare testamento o ha delle limitazioni?

Generalmente il beneficiario dell’amministrazione di sostegno mantiene la capacità di fare testamento, così come quella di donare.

Post finito, passiamo al prossimo.
Non proprio, il punto fondamentale sta nel “generalmente”: se, di regola, il beneficiario può fare testamento, in alcuni casi la legge prevede la possibilità di limitare questa facoltà.

In questo articolo vi spiego come “funziona” il testamento del beneficiario di amministrazione di sostegno, quali sono le caratteristiche e i limiti e qual è il ruolo dell’ads.

Infine, vi parlerò di una curiosità che prevede il nostro codice civile ma che pochi conoscono o ricordano.

“Fare testamento significa disporre dei propri beni come se si fosse già altrove.” – Michel de Montaigne

I presupposti per fare testamento

Il tema del testamento è sempre molto delicato da trattare, un po’ per scaramanzia* e un po’ perché non è così semplice come potrebbe sembrare.

Cerco di chiarire alcuni aspetti.

  1. la capacità di disporre per testamento spetta a tutti i soggetti maggiorenni e capaci: non possono fare testamento i minorenni, gli interdetti per infermità di mente e tutti coloro che si siano trovati in uno stato di incapacità, anche temporaneo, nel momento in cui il testamento è stato redatto (c.d. incapacità naturale);
  2. il testamento rientra nella categoria degli atti personalissimi, ossia di quegli atti particolarmente delicati che proprio per questo non possono essere delegati ad altri. Da questa regola generale deriva, quindi, che nel caso di amministrazione di sostegno, l’ads non può mai fare testamento al posto del beneficiario. Quindi, anche dopo la nomina dell’ads, la persona fragile mantiene intatta la propria capacità di testare a meno che sia il giudice a stabilire un limite.

 

Decreto di nomina e limiti alla possibilità di fare testamento

(Anche se dalle email che spesso mi inviate capisco che molti non la pensino in questo modo), lo spirito dell’amministrazione di sostegno è quello di cercare di tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana con la minore limitazione possibile della loro capacità di agire.

Potremmo dirla più semplicemente in questo modo.
Anche con l’ads, le limitazioni alla capacità di agire, come quella di testare, vanno messe (dal giudice) solo quando servono.

Quindi, se le condizioni psico-fisiche dell’interessato appaiono compromesse in misura tale da indurre a ritenere che egli non sia in grado di esprimere una libera e consapevole volontà testamentaria, il giudice tutelare può limitare la capacità di fare testamento nel provvedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno o successivamente.

 

* Si tratta, peraltro, di una scaramanzia tipicamente italiana: si stima, infatti, che nel Regno Unito circa il 40% delle persone adulte abbia già fatto testamento (se considerassimo gli over 65, tale percentuale schizzerebbe a quasi l’80%!), in Italia non si supera il 10%. Ne ho parlato in questo articolo.

La conferma del "testamento incapace"

Ho detto del beneficiario dell’amministrazione di sostegno e degli eventuali limiti che il giudice potrebbe imporgli.

Allargando il discorso, ci dobbiamo chiedere se anche le persone incapaci in genere, – non solo quelle limitate dall’amministrazione di sostegno -, possono fare testamento.
La risposta, ovviamente, è no, non possono farlo proprio perché incapaci e il loro testamento sarebbe nullo.

Nel codice civile esiste, però, un articolo, il 590, che stabilisce che anche l’invalidità di un testamento può essere in un certo senso sanata.

Questo meccanismo per funzionare richiede due condizioni:

  • l’esistenza di una disposizione testamentaria frutto della volontà del de cuius, anche se viziata;
  • la volontà del beneficiario, a conoscenza della causa d’invalidità, di voler “confermare”, cioè attribuire comunque efficacia, all’atto invalido.

A questo condizioni, si potrebbe dire che anche il “testamento incapace” (cioè della persona incapace) può diventare valido e capace a tutti gli effetti, tenendo quindi conto della volontà della persona.

Diverso è il caso del testamento falso e con firma falsa: poiché non è in nessuno riconducibile alla persona che l’avrebbe scritto, non è applicabile il meccanismo della conferma che vi ho descritto.

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