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Spese legali liquidate in sentenza, iva e ritenuta d’acconto – Ebook

Prima di affrontare una causa giudiziaria, una delle valutazioni che è opportuno fare, – ma che spesso viene tralasciata, “tanto, abbiamo ragione noi!” -, riguarda gli aspetti fiscali legati al pagamento delle somme che il giudice può porre a carico di una delle parti, in particolare le spese legali liquidate in sentenza.

Si tratta di un tema meno “appariscente” rispetto al merito della controversia, ma fondamentale per evitare errori e fraintendimenti in fase di liquidazione e pagamento.

In questo articolo esamino le regole di base: quando si applica l’IVA, quando la ritenuta d’acconto, e chi deve pagare cosa a seconda di come il giudice ha impostato la condanna.

Sono le fondamenta che servono per orientarsi ma, come vedremo, la pratica è piena di varianti che le fondamenta da sole non risolvono.

“Se c’è una cosa che i tribunali sanno fare bene, è far spendere soldi alla gente.” – John Grisham

Cosa dice la legge sulle spese legali liquidate dal giudice

Il codice di procedura civile (artt. 91 e 93 c.p.c.) prevede due diverse modalità di condanna alle spese:

  1. Rimborso diretto alla controparte – il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare alla parte vincitrice le spese legali sostenute (art. 91 c.p.c.);
  2. Pagamento diretto all’avvocato della controparte – il giudice dispone la cosiddetta “distrazione delle spese”(art. 93 c.p.c.), ordinando che il compenso sia versato direttamente al legale della parte vittoriosa.

Sono due meccanismi diversi anche sul piano fiscale, soprattutto per capire chi versa l’IVA e come si gestisce la ritenuta d’acconto.

Vediamoli separatamente.

 

1. Quando la parte soccombente rimborsa la controparte (art. 91 c.p.c.)

L’avvocato emette la propria fattura al cliente che ha assistito in giudizio. Sarà quest’ultimo a farsi rimborsare le spese dalla controparte condannata, sulla base del dispositivo della sentenza.

La parte soccombente non emette né riceve alcuna fattura dall’avvocato avversario: registra semplicemente l’importo pagato come spesa di causa.

 

E l’IVA?

L’IVA va rimborsata solo se rappresenta un costo effettivo per la parte vittoriosa.
Ad esempio:

  • se il vincitore è un privato (non soggetto IVA), l’IVA va compresa nel rimborso;
  • se è una società o professionista che può detrarre l’imposta, l’IVA non viene rimborsata, perché non costituisce per lui un costo effettivo.

 

2. Quando il giudice dispone la “distrazione delle spese” (art. 93 c.p.c.)

Qui il giudice stabilisce che la parte soccombente paghi direttamente il legale della controparte, senza passare dal cliente.
È la cosiddetta distrazione delle spese.

In questo caso, il riferimento resta sempre la posizione del cliente vincitore:

  • se la parte vittoriosa non può detrarre l’IVA, allora anche la parte soccombente deve versarla al legale avversario;
  • se invece la parte vittoriosa può detrarre l’IVA, questa rimane a suo carico, e la parte soccombente paga solo l’onorario.

La Cassazione (sent. n. 3544/1982) ha chiarito che l’IVA sulle spese distratte segue la stessa sorte fiscale che avrebbe avuto se il pagamento fosse avvenuto dal cliente.

 

Come si emette la fattura

In ogni caso, la fattura deve essere intestata al cliente dell’avvocato, con l’indicazione che il pagamento è stato effettuato dalla parte soccombente “stante il provvedimento di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.”.
Questo consente di mantenere la corretta tracciabilità fiscale e contabile dell’operazione.

 

💡Esempio pratico

Immaginiamo che il sig. Rossi vinca una causa contro la società Alfa S.r.l.
Il giudice condanna Alfa a pagare 3.000 euro di spese legali, oltre IVA e accessori.

Se Rossi è un privato, Alfa dovrà versare all’avvocato di Rossi anche l’IVA (3.000 + IVA).
Se Rossi, invece, è un professionista o società che detrae l’IVA, la società Alfa verserà al legale solo i 3.000 euro, mentre Rossi resterà tenuto a pagare al proprio avvocato l’imposta.

Questa distinzione, apparentemente tecnica, può cambiare in modo significativo l’importo effettivo da corrispondere, motivo per cui è sempre opportuno chiarirlo fin dall’inizio del rapporto professionale.

 

E la ritenuta d’acconto?

Quando la parte soccombente paga direttamente l’avvocato della controparte (distrazione ex art. 93 c.p.c.), non deve applicare la ritenuta d’acconto, poiché il legale non è un suo prestatore d’opera ma un terzo creditore per effetto della sentenza.
La ritenuta continua invece ad applicarsi nel rapporto ordinario tra cliente e avvocato, come in qualunque prestazione professionale.

Dove nasce la maggior parte degli errori

Le regole appena viste bastano per orientarsi nel caso “da manuale”: una parte, un avvocato, un cliente con una posizione IVA chiara.

Nella pratica però capitano regolarmente situazioni che queste regole di base non coprono in modo diretto, e che sono proprio quelle in cui si genera un errore di fatturazione o una contestazione successiva alla sentenza, quando ormai la causa è chiusa e sistemare le cose costa più tempo e più soldi che seguirle bene dall’inizio.

Qualche esempio di domande che mi vengono poste spesso, e che la sola lettura degli artt. 91 e 93 c.p.c. non risolve:

  • cosa succede quando la parte vittoriosa non ha comunicato per tempo la propria posizione fiscale, e la controparte ha già versato (o trattenuto) l’IVA nel modo sbagliato?
  • come ci si comporta se, nonostante la distrazione delle spese, la parte soccombente applica comunque, erroneamente, la ritenuta d’acconto?
  • quali sono i margini per rimediare a un errore di fatturazione dopo che il pagamento è già stato eseguito?

Sono situazioni che, per esperienza diretta, tornano più spesso di quanto ci si aspetti, e che ho raccolto insieme alla giurisprudenza più recente sul tema nel mio ebook di approfondimento.

Perché vale la pena approfondire

Capire chi paga IVA e ritenuta sulle spese legali liquidate in sentenza non è solo una questione tecnica o contabile: significa evitare errori nei pagamenti, nelle detrazioni fiscali e nella rendicontazione ed evitare che un problema nato per distrazione, dopo la fine della causa, si trasformi in un problema nuovo.

Nel mio ebook “Spese legali liquidate in sentenza, IVA e ritenuta d’acconto” trovi, oltre all’inquadramento generale:

  • l’analisi delle situazioni più frequenti in cui le regole di base non bastano, con indicazione di come gestirle;
  • una rassegna aggiornata della giurisprudenza più recente sul tema;
  • un approfondimento dedicato, “Spese legali, risparmiare e gestirle meglio si può“, sugli strumenti, in parte previsti dalla legge e in parte organizzativi, per ridurre l’impatto delle spese legali senza rinunciare alla qualità dell’assistenza.

👉 L’ebook è disponibile su Patreon!

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