L’invincibile (?!?) scudo delle misure protettive nella crisi di impresa
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A partire dal 1° gennaio 2025 entreranno in vigore le nuove norme in materia di successione e donazione.
Le novità riguarderanno, in particolare, l’imposta di registro, quella sulle successioni e donazioni, sull’imposta di bollo oltre che i servizi ipotecari e catastali, e si applicheranno alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire dal 1° gennaio 2025 data nonché agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione sempre a partire da tale data.
Queste le principali novità.
La nuova disciplina, prevista dal D.lgs. 139/2024, introduce una serie di modifiche per quanto riguarda l’autoliquidazione del tributo.
In base all’attuale normativa di riferimento (D.lgs. n. 346/1990, Testo Unico successioni e donazioni), infatti, a seguito della presentazione della dichiarazione di successione da parte del contribuente, l’Agenzia delle Entrate provvede direttamente a liquidarne l’imposta principale mediante notifica (entro tre anni dalla registrazione) dell’avviso di liquidazione ai soggetti obbligati al pagamento. Il pagamento dovrà poi essere effettuato entro i successivi 60 giorni in unica soluzione oppure mediante rateizzazione
Questo procedimento cambierà per le successioni che si apriranno a partire dal 1° gennaio 2025.
Con le nuove regole, infatti, l’imposta di successione dovrà essere (auto) liquidata dai soggetti obbligati al pagamento della stessa in base alla dichiarazione di successione e il versamento di quanto dovuto dovrà essere effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione in unica soluzione, oppure pagando, sempre nello stesso termine, il 20% e il rimanente importo, in 8 rate trimestrali o in un massimo di 12 rate trimestrali (per importi superiori a 20 mila euro). Non sarà, invece, possibile rateizzare, importi inferiori a 1.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate effettuerà successivamente il controllo dell’autoliquidazione, provvedendo se necessario alla correzione di eventuali errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile o dell’imposta dovuta.
Con riferimento ai trasferimenti d’azienda in ambito familiare, il D.lgs. 139/2024 prevede, nel caso di trasferimento a favore del coniuge e dei discendenti di quote sociali e azioni di società di capitali e società cooperative, l’esclusione dalla tassazione qualora con quel trasferimento si acquista il controllo di diritto (o il controllo già sussista). Per non incorrere nella decadenza dall’agevolazione, gli eredi dovranno però mantenere il controllo per almeno 5 anni dalla data del trasferimento.
La maggior parte delle novità in materia di dichiarazione di successione riguarda principalmente aspetti procedurali della procedura
Tra queste, però, segnalo quella che forse avrà un impatto ai fini pratici e concreti più rilevante.
Chi ha avuto a che fare come erede con la dichiarazione di successione si è imbattuto, volente o nolente, in quello che si potrebbe chiamare “blocco dei conti correnti”.
Con le disposizioni attualmente in vigore, infatti, fino alla presentazione della dichiarazione di successione e al relativo pagamento delle imposte (ndr: a dire il vero, fino al rilascio da parte dell’Agenzia delle Entrate della copia della dichiarazione di successione con il contrassegno glifo), nessun istituto, postale o bancario, è autorizzato a svincolare quanto depositato sui conti correnti del defunto. Con il risultato che l’erede è costretto di fatto ad anticipare di tasca propria le imposte relative alla successione.
Il D.lgs. 139/2024 introduce, proprio con riferimento a questo aspetto, un’importante novità: dal 1° gennaio 2025, infatti, sarà possibile richiedere uno svincolo anticipato di somme di denaro e controvalore di titoli caduti in successione, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, ma questo solo nel caso in cui vi sia un unico erede e di età non superiore ai 26 anni.
Lo svincolo però non sarà totale, ma dovrà limitarsi all’importo necessario per il pagamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo (esclusa quindi l’imposta di successione ove dovuta in caso di eccedenza rispetto alla eventuale franchigia) dovute in ragione dell’acquisto a suo favore dei beni immobili ricevuti per successione al defunto. Per ottenere lo svincolo delle somme, inoltre, non sarà necessaria alcuna specifica autorizzazione, in quanto non prevista dalla legge e comunque trattandosi di operazione finalizzata al pagamento di un debito tributario.
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