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L’immobile non agibile è comunque vendibile ma… – Cass. 30.1.2017, n. 2294

La questione dell’agibilità di un immobile compravenduto è spesso causa di controversie tra venditore e acquirente.
Sul tema, poi, leggendo sul web è possibile riscontrare una grande confusione, anche a causa di commenti ed opinioni spesso contrastanti tra loro.

Lo spunto per chiarire (una volta per tutte?) l’argomento ci viene dato dalla Cassazione che, con la sentenza n. 2294 del 30 gennaio 2017 torna sul tema dell’agibilità degli immobili chiarendo gli aspetti legati alla commerciabilità o meno degli stessi immobili.

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Le novità in materia di agibilità previste dal D.Lgs. 222/2016

Con l’entrata in vigore del DPR 380/2001 è scomparsa la distinzione tra abitabilità ed agibilità ed è stato inoltre ampliato l’ambito delle categorie di immobili per i quali è stato richiesto il rilascio dell’agibilità.
Sulla materia è intervenuto recentemente anche il D.Lgs. 222/2016 che ha sostituito il certificato di agibilità con la segnalazione di agibilità . Tale segnalazionedeve essere presentata entro 15 giorni dalla comunicazione di fine lavori ed il Comune potrà poi richiedere ulteriori documenti, integrazioni o precisazioni entro 30 giorni . Una volta decorso tale termine, l’immobile è abitabile.
La mancata presentazione della segnalazione di agibilità comporta l’erogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 24, T.U.E.).

Compravendita e agibilità, obblighi delle parti e sanzioni

In mancanza di un espresso esonero da parte dell’acquirente, l’obbligo di consegnare i documenti comprovanti l’agibilità grava sul venditore.
In ogni caso, nonostante vi sia chi è convinto del contrario, non esiste nel nostro ordinamento alcuna norma che preveda l’obbligo di dotare l’immobile dell’agibilità prima della sua vendita. Questo significa addirittura che le parti possono accordarsi per trasferire l’immobile anche a prescindere dall’esistenza del requisito dell’abitabilità.

Dunque, un immobile sprovvisto dell’agibilità è comunque commerciabile. Potranno eventualmente sussistere questioni di responsabilità di una parte nei confronti dell’altra, qualora, ad esempio, il venditore abbia garantito la sussistenza dei requisiti astrattamente necessari per l’ottenimento dell’agibilità poi rivelatisi mancanti.

Ma ciò non toglie che l’acquirente possa decidere di acquistare un immobile (espressamente) privo del requisito dell’agibilità.

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