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Composizione negoziata della crisi, misure protettive e strategie poco conosciute

Nel momento in cui un imprenditore è in difficoltà e vuole cercare di risolvere la situazione di crisi, le misure protettive e cautelari rappresentano uno strumento fondamentale per bloccare eventuali azioni esecutive che potrebbero compromettere le trattative con i creditori.

Tra gli obiettivi del Codice della Crisi c’è proprio quello che l’imprenditore possa agire preventivamente e tempestivamente prima che la crisi sia ormai irreparabile.
La possibilità di avere a disposizione uno “scudo protettivo” va proprio in questa direzione.

Nella prassi, però, si riscontrano elementi di criticità che rendono più difficoltoso o addirittura impediscono l’accesso alle misure protettive con il risultato che il percorso di composizione della crisi diventa ulteriormente accidentato.

Esistono comunque alcuni strumenti e stratagemmi poco conosciuti che possono aiutare l’impresa in difficoltà.

“Il pericolo maggiore nei momenti di turbolenza non è la turbolenza in sé, ma è agire con la logica del passato.” – Peter Drucker

Misure protettive e il paradosso di chi si muove per tempo

Immaginiamo un’impresa che si accorge in anticipo che i conti stanno scricchiolando e decide di avviare la composizione negoziata.
È esattamente il comportamento che il Codice vuole incoraggiare.

Eppure, nella pratica, può succedere che chi si muove presto rischia di trovarsi in una situazione peggiore di chi invece aspetta.

Il primo problema è fiscale e contributivo.

Entrare in un percorso di risanamento può rendere più difficile ottenere le rateazioni ordinarie con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e con l’INPS, cioè proprio gli strumenti che servirebbero di più in quel momento.
Il rischio concreto è perdere la regolarità fiscale e contributiva, e con essa il DURC, i crediti d’imposta e tutte le agevolazioni che da quella regolarità dipendono. In altre parole, la scelta di curarsi in tempo viene “punita” dal sistema.

Il secondo problema riguarda il comportamento degli istituti bancari.
È facile intuire che nel momento in cui l’impresa intende accedere alla CNC la propria situazione finanziaria sia già deteriorata.
Sebbene la normativa dica il contrario, la prima e immediata reazione delle banche è quella di sospendere o revocare gli affidamenti invocando in modo generico l’applicazione della disciplina prudenziale.

Da questo punto di vista, bisogna ricordare che l’automatismo “accesso dalla CNS e immediata sospensione o revoca degli affidamenti” è contrario a quanto invece previsto proprio dal Codice della Crisi e dovrebbe comunque essere preceduto da un attento esame del percorso di risanamento che l’impresa intende intraprendere*.

 

Cosa è possibile fare nel frattempo

Di fronte a queste situazioni e difficoltà, la buona notizia è che l’ordinamento offre alcuni strumenti che non nascono dal Codice della Crisi, ma che possono svolgere una funzione simile: guadagnare tempo e stabilità mentre si costruisce la soluzione.

1. La richiesta di rateazione dei carichi affidati all’Agente della Riscossione.
L’articolo 19 del D.P.R. 602/1973 consente di dilazionare il debito in un numero elevato di rate mensili: in via ordinaria fino a 84, che possono salire a 120 in presenza di una comprovata situazione di difficoltà economica.
Fino a quando la rateazione è in corso, l’Agente della Riscossione non può avviare nuove azioni cautelari o esecutive, né iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche. Inoltre, a differenza dell’accesso a una procedura, la rateazione non compromette la regolarità fiscale ma, piuttosto, la ripristina;

2. Il DURC chiesto in anticipo.
Invece di attendere l’avvio della procedura, perché non richiedere anticipatamente il DURC (cioè il Documento Unico di Regolarità Contributiva)?
Non si tratta di una semplice dichiarazione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, ma nell’ambito di una CNC consente all’impresa e, quindi anche all’esperto, di avere prima dell’avvio delle trattative la fotografia esatta della situazione contributiva e di conseguenza anche quella debitoria dell’impresa stessa.

 

* L’art. 16 CCII, V comma, prevede che “La notizia dell’accesso alla composizione negoziata della crisi e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse all’imprenditore né ragione di una diversa classificazione del credito”. Ne ho parlato dettagliatamente in questo articolo.

L'opportunità di ricorrere o meno alle misure protettive

Quelli appena visti sono strumenti ai quali è possibile ricorrere per iniziare a gestire la crisi già in un momento precedente all’accesso alla CNC e all’ottenimento delle misure protettive.
Queste ultime, infatti, vengono concesse all’esito di un procedimento davanti al Tribunale che comporta costi e tempi che non possono essere ignorati, soprattutto quando la situazione di crisi comincia ad appesantirsi.

Agire per tempo permette di arrivare alla composizione negoziata con numeri chiari e una posizione più solida, evitando di fare tutto insieme e nel momento peggiore.

Per questo, ai primi segnali di tensione, il consiglio è di parlarne subito con un professionista: prima ci si muove, più opzioni restano aperte.

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