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Aziende e recupero crediti, il vademecum del Garante della Privacy e la checklist operativa

Recupero crediti, l’eterno bilanciamento tra gli interessi del creditore e i diritti del debitore.

Quando si parla di recupero crediti bisogna considerare entrambe le posizioni in gioco: da una parte sta il creditore, che ha interesse e diritto a recuperare le somme che gli sono dovute, dall’altra c’è il debitore, che solo perché tale, non deve essere esposto a pratiche scorrette, invasive e lesive della propria dignità.

Su questi aspetti é intervenuto recentemente il Garante della Privacy che ha pubblicato un vademecum nel quale esamina, in particolare, le questioni relative al trattamento dei dati personali nelle attività di recupero crediti.

“La privacy, come mangiare e respirare, è uno dei requisiti fondamentali della vita.” – Katherine Neville

Il trattamento dei dati personali nel recupero crediti

Nella mia attività mi capita spesso di vedere la stessa situazione: davanti a un mancato pagamento, ogni azienda reagisce a proprio modo e fa una cosa diversa.

Alcune sollecitano subito, altre lasciano correre per mesi*, c’è chi cerca di recuperare il proprio credito, affidando all’agente di turno l’attività di “moral suasion” nei confronti del cliente moroso o chi, invece, manda subito tutto all’avvocato.

Non esiste un’unica modalità corretta, ma in ogni caso anche l’attività di recupero crediti deve essere effettuata nel rispetto delle regole e di tutti gli interessi in gioco.
Tra gli aspetti da considerare ci sono quelli, spesso trascurati, relativi alla privacy e al trattamento dei dati personali.

 

Recupero crediti e regole generali per il trattamento dei dati personali

Alcune indicazioni generali prima di esaminare gli aspetti operativi indicati nel vademecum.

Il fatto che il Garante della Privacy sia intervenuto con un proprio vademecum sul tema del recupero crediti non deve confondere.
Il Garante non è l’autorità competente a decidere sulle contestazioni riguardanti l’esistenza del credito. Queste sono di competenza del giudice ordinario o delle autorità di settore (come l’Antitrust, l’Arera, ecc.), mentre il Garante si occupa dei dati personali, di come essi vengono gestiti e trattati e, se necessario, di sanzionare comportamenti scorretti.

Se il credito è oggetto di contestazione, in attesa che l’autorità competente decida nel frattempo, il trattamento per recuperare il credito resta legittimo anche senza il consenso del debitore, in quanto necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare a recuperare il proprio credito.
In altre parole, anche in pendenza della decisione del giudice, il creditore potrà iniziare e/o proseguire l’attività di recupero crediti

Attenzione, però: il GDPR riconosce all’interessato, cioè al debitore, la possibilità di esercitare nei confronti del Titolare del trattamento, il creditore, alcuni diritti specifici tra cui la limitazione del trattamento, che consiste nel bloccare temporaneamente o permanentemente l’uso dei dati in casi specifici (come potrebbe essere, ad esempio, la pendenza di un giudizio).

 

* Per chi volesse approfondire l’impatto del passare del tempo sul recupero crediti, vi rimando a questo post, sempre attuale: Il cliente non paga? Non aspettare troppo: il tempo gioca contro di te.

Le prescrizioni del Garante della Privacy

Il Garante della Privacy, nel proprio vademecum, indica gli aspetti operativi e le regole da rispettare quando si sollecita il pagamento di somme dovute. In ogni caso, il vademecum ha carattere divulgativo, non introduce nuovi obblighi, ma indica come il Garante legge quelli esistenti.

Nel momento in cui l’attività di recupero crediti viene affidata dall’azienda a terzi, ad esempio ad un legale, l’azienda stessa, che è Titolare del trattamento, deve a sua volta designare l’avvocato  come Responsabile o sub-Responsabile del trattamento.

Da parte sua, il Titolare del trattamento deve effettuare controlli periodici, documentati e verificabili per monitorare, sotto il profilo della protezione dei dati personali, le attività di recupero crediti appunto affidate a soggetti terzi Responsabili.

Sono da ritenersi illecite, e dunque sanzionabili, le modalità invasive di ricerca, presa di contatto, sollecitazione quali:

  • visite al domicilio o sul luogo di lavoro con comunicazione ingiustificata a soggetti terzi rispetto al debitore di informazioni relative alla condizione di inadempimento nella quale versa l’interessato (comportamento talora tenuto per esercitare indebite pressioni sul debitore al fine di conseguire il pagamento della somma dovuta);
  • comunicazioni telefoniche di sollecito preregistrate, poste in essere senza intervento di un operatore, perché con questa modalità persone diverse dal debitore possono venire a conoscenza di una sua eventuale condizione di inadempienza utilizzo di cartoline postali o invio di plichi recanti all’esterno la scritta “recupero crediti” o formule simili che rendono visibile a persone estranee il contenuto della comunicazione;
  • utilizzo di cartoline postali o invio di plichi recanti all’esterno la scritta “recupero crediti” o formule simili;

  • affissioni di avvisi di mora (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) sulla porta dell’abitazione del debitore o nell’androne condominiale, potendo tali dati personali essere conosciuti da una serie indeterminata di soggetti nell’intervallo di tempo (talora prolungato) in cui l’avviso risulta visibile.

Si tratta di comportamenti molto frequenti e spesso adottati dalle società di recupero crediti, dai quali però possono derivare gravi sanzioni pecuniarie.

Scarica la checklist operativa

Per facilitare e verificare l’adozione di tutte le indicazioni previste dal Garante della Privacy nel proprio vademecum, ho predisposto una check-list operativa come strumento da poter utilizzare nella gestione delle attività di recupero crediti.

La check-list è un documento a carattere informativo, non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto e va adattata al ruolo (creditore, società di recupero, professionista incaricato) e alle modalità di recupero effettivamente adottate.

Per scaricare la checklist CLICCA QUI

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