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Debiti tributari, per la Cassazione il liquidatore è responsabile se…

C’è debito e debito e, in effetti, i debiti tributari non sono come tutti i debiti ma hanno effettivamente delle caratteristiche particolari.

I debiti tributari non nascono da un accordo tra le parti ma dalla legge e la loro riscossione segue un percorso autonomo rispetto a quello dei crediti civili.

Così, ad esempio, l’Amministrazione finanziaria può attivare l’esecuzione forzata senza dover prima ottenere un titolo giudiziale, procedendo tramite iscrizione a ruolo e cartella di pagamento.
A questo si aggiunge il regime dei privilegi, che colloca molti crediti erariali (in particolare IVA e ritenute) in una posizione di preferenza rispetto ai creditori chirografari in caso di procedure liquidatorie.

Nell’ambito di questo ultime procedure proprio il trattamento dei debiti tributari è particolarmente delicato e la loro gestione, se non effettuata correttamente, potrebbe creare gravi responsabilità a carico dei liquidatori.

“La negligenza della nostra gente nel pagare le tasse è altamente biasimevole; la riluttanza a pagarle lo è ancora di più.” – Benjamin Franklin

Debiti tributari e responsabilità civilistica

Mentre per quanto riguarda le conseguenze penali derivanti dal mancato pagamento di debiti tributari esistono importanti soglie di non punibilità, dal punto di vista civile la norma di riferimento è l’articolo 36 del Dpr n. 602/1973.

Questa norma disciplina la responsabilità personale dei liquidatori, – oltre che degli amministratori e dei soci -, per le imposte non versate durante la liquidazione.
“Personale” significa che in caso di responsabilità il liquidatore risponde con il proprio patrimonio.

Inoltre, questo genere di responsabilità, – che scatta quando i beni sociali sono stati distribuiti senza prima soddisfare i crediti erariali -, è distinta dall’obbligazione tributaria della società ed è, invece, una responsabilità civilistica autonoma, per la quale si applica il termine ordinario di prescrizione decennale e non, invece, i termini decadenziali previsti per l’accertamento tributario.

 

 

Codice della Crisi di Impresa, transazione fiscale e cram down

Proprio per le loro caratteristiche i debiti tributari trovano una loro disciplina specifica anche all’interno del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), attraverso due strumenti particolari:

  • la transazione fiscale, che consente di proporre un pagamento parziale o dilazionato di tributi e contributi e
  • il cram down erariale, meccanismo che consente al tribunale di omologare l’accordo nel caso in, nonostante il Fisco non aderisca alla proposta, questa gli assicura un soddisfacimento non inferiore (cioè maggiore o almeno uguale) rispetto all’alternativa liquidatoria

Più nel dettaglio, mentre la transazione fiscale è una sorta di sub-procedimento accessorio che si innesta all’interno di alcuni degli strumenti previsti dal CCII, come il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il cram down è proprio un meccanismo del procedimento che permette di superare l’impasse, e quindi il blocco dell’intero concordato o accordo, derivante dal silenzio o dal voto negativo del Fisco, anche quando il resto dei creditori è favorevole.

La responsabilità del liquidatore, la Cassazione fa il punto

Sulla questione della responsabilità del liquidatore, una recente ordinanza della Cassazione, n. 24975 del 3 settembre 2026, che trovate nel link riportato sotto, ribadisce alcuni aspetti importanti:

  • per dichiarare la responsabilità del liquidatore prevista dall’articolo 36 del DPR 602/1973 n. 602/1973 non è necessario che il debito tributario sia stato preventivamente accertato e notificato alla società, essendo invece sufficiente che a) il debito tributario sia certo (“…anche se non notificato al momento della distribuzione dell’attivo”) e che b) l’Amministrazione finanziaria dimostri l’esistenza di attività patrimoniali destinate al pagamento di creditori di grado inferiore rispetto all’Erario;
  • l’esistenza dell’obbligazione tributaria costituisce una “mera condizione per l’azione” prevista dall’articolo 36, ma non richiede la preventiva notificazione dell’accertamento alla società;
  • è onere del liquidatore contestare la sussistenza dei presupposti dell’azione, ivi compresa l’esistenza del debito tributario;
  • la responsabilità prevista dall’articolo 36 ha natura civilistica e risarcitoria (ed è riconducibile agli articoli 1218 e 1176 c.c.) e il debito tributario della società ne è il presupposto, ma non coincide con l’obbligazione personale del liquidatore: quindi, si applica l’ordinario termine decennale di prescrizione e non invece i termini di decadenza dell’articolo 43 del DPR 602/1973.

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