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Alzheimer e rette della RSA, pago io o pago tu?

Gestire ed accudire una persona affetta da Alzheimer non è sempre facile ed è per questo che molte famiglie sono costrette a rivolgersi alle RSA, affrontando costi molti alti, con rette che spesso superano i 2.000 euro al mese.

Se a questo si aggiunge quanto dicono le statistiche, ossia che entro il 2050 le persone con demenza aumenteranno di più del 50%, è facile capire che il problema della gestione e cura dei malati di Alzheimer sarà sempre più rilevante, anche dal punto di vista dei costi che le famiglie dovranno sopportare.

Negli ultimi anni, però, diverse sentenze hanno stabilito che, quando la malattia è grave e l’assistenza è strettamente legata alle cure sanitarie, il costo del ricovero dovrebbe essere a carico del Servizio Sanitario Nazionale e non dei familiari.

Si tratta di una posizione importante che può offrire nuove tutele alle famiglie ma che, oltre ad aprire anche il tema della sostenibilità del sistema e della necessità di regole più chiare, deve comunque fare i conti con altri orientamenti contrari.

Quindi, alla fine, chi deve pagare le rette della RSA?

Cerchiamo di capire meglio i termini della questione.

“Moriamo a pezzo a pezzo… anche negli igloo di demenza.” – Charles Bukowski

La cura dei malati di Alzheimer secondo la legge e i tribunali

Per chiarire la questione e farci una nostra idea a riguardo, anziché affidarci a quello che si legge in giro sulla rete, partiamo dai punti fermi, cioè da quello che dice la legge.

L’art. 30 della legge 730/1983 stabilisce che sono a carico del Fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio‑assistenziali.

Il D.P.C.M. 14 febbraio 2001 sull’integrazione socio‑sanitaria ha poi distinto tra quota sanitaria e quota alberghiero-assistenziale, individuando chi paga che cosa: la quota sanitaria è a carico del SSN, mentre la quota alberghiero-assistenziale è a carico dell’utente o, in mancanza di mezzi, del Comune di residenza.

A partire da questi principi, alcune sentenze hanno deciso che quando il ricovero richiede prestazioni sanitarie necessarie e continuative, non è possibile scindere la quota sanitaria dalla quota alberghiero‑assistenziale e, per questo motivo, tutta la prestazione è a carico del SSN.

Si tratta di un orientamento, negli anni, si è ulteriormente consolidato negli fino ad arrivare ad alcune recenti sentenze che hanno addirittura riconosciuto importanti rimborsi economici alle famiglie che avevano sostenuto per anni i pagamenti delle rette.

Il principio è chiaro: quando cure sanitarie e assistenza quotidiana sono inscindibilmente legate in un vero progetto terapeutico, la retta deve essere posta integralmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale e non della famiglia.
Se è così, allora è semplice: ogni volta che una persona malata di Alzheimer viene ricoverata in una RSA, i famigliari potranno rivolgersi al SSN che provvederà al pagamento delle rette.

Facile, no?

Non esattamente. Lo vedremo meglio nel prossimo paragrafo, ma intanto vi riporto alcune delle sentenze sull’argomento.

 

Le sentenze più recenti su Alzheimer e RSA

Una recente sentenza del Tribunale di Pordenone (n. 503 del 25 settembre 2025) ha stabilito che quando vi è inscindibilità e prevalenza delle prestazioni sanitarie rispetto a quelle socio-assistenziali, le prestazioni devono essere qualificate come “prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria” e deve essere a totale carico del Sistema Sanitario Nazionale (SSN).
In questo caso, inoltre, ogni accordo che preveda il pagamento delle rette da parte del paziente o dei suoi familiari è nullo.

In precedenza la Cassazione, con ordinanza del 29 luglio 2024, n. 21162, aveva stabilito che:

le prestazioni socio-assistenziali svolte nei confronti di un soggetto affetto da morbo di Alzheimer, ricoverato in istituto di cura, sono a carico del S.S.N., se, sulla base di un piano terapeutico personalizzato, che tenga conto della patologia in atto, del suo stadio al momento del ricovero e della sua prevedibile evoluzione futura, esse siano necessarie per assicurare all’interessato la tutela del diritto alla salute, in uno con la tutela della sua dignità personale, essendo in tal caso inscindibili da quelle sanitarie, non potendo queste ultime essere eseguite se non congiuntamente alle prime, senza che assuma rilievo la prevalenza delle une o delle altre.

La chiave è la qualificazione della prestazione come socio‑sanitaria ad elevata integrazione sanitaria: in tale categoria rientrano di regola i ricoveri di pazienti Alzheimer in fase grave, se adeguatamente documentati.

Sempre la Cassazione, in un’altra situazione (ord. n. 28954 del 2 novembre 2025) ha rigettato la richiesta di pagamento delle rette poiché, nel caso specifico, era stata riscontrata l’asssenza di un piano terapeutico personalizzato e, dunque, le prestazioni erogate all’odierno ricorrente erano interamente sovrapponibili a quelle che il malato avrebbe potuto ricevere dal medico di base.

Rette gratis, nessun automatismo!

Ricoverare un familiare in una RSA è una scelta spesso difficile, oltre che per ovvi motivi affettivi, anche per le questioni economiche che ne derivano: molte famiglie faticano a sostenere i pagamenti delle rette e, dunque, la possibilità che di questi costi se ne potesse fare carico il Servizio Sanitario Nazionale sarebbe una soluzione importante.

Anche se molte sentenze stabilisco proprio questo principio, ciò non vuol dire che per ogni malato di Alzheimer debba intervenire lo Stato.
Come sempre nel diritto, ogni caso fa a sé, e dunque la gratuità integrale non è automatica e non basta la mera diagnosi di Alzheimer.

Spetta a chi chiede il pagamento (o la restituzione delle rette già pagate) dimostrare, in concreto, che il ricovero era finalizzato all’erogazione di un programma terapeutico personalizzato e integrato, in cui le prestazioni assistenziali erano strumentali e necessarie a quelle sanitarie.

In particolare, è necessario dimostrare l’effettivo bisogno di prestazioni ad elevata integrazione sanitaria, ossia la presenza di un vero percorso terapeutico personalizzato (piano terapeutico), una documentazione clinica accurata che attesti la necessità di trattamenti sanitari continuativi (somministrazione complessa di farmaci, gestione crisi comportamentali, disturbi motori, rischio di fuga, ecc.) che non potrebbero essere erogati senza la contestuale assistenza.

Quindi, prima di avviare un’azione legale in maniera avventata, con il rischio di dover poi pagare le spese legale, è opportuno:

  • richiedere sempre la documentazione sanitaria completa (cartelle cliniche, piani assistenziali e terapeutici);
  • valutare, con un medico e con un legale, se ricorrono i presupposti della prestazione ad elevata integrazione sanitaria di cui si è detto;
  • infine, solo in caso di valutazione positiva, agire giudizialmente.

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