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Testamento pubblico, l’ads deve starsene fuori – Cass. 6.2.2026, n. 2648

Il testamento pubblico è quello che viene fatto alla presenza del notaio e di due testimoni. Punto.
Cosa cambia, invece, se il testatore fosse una persona fragile assistita da un amministratore di sostegno?

Il tema del testamento (ma anche della donazione) della persona fragile è un argomento che tocca gli aspetti più profondi dell’amministrazione di sostegno, – vedremo tra poco perché -, ed una recente sentenza della Cassazione è proprio lo spunto per cercare di fare un po’ di chiarezza.

“Le forme non sono un peso, ma una garanzia: anche nel testamento.” – Piero Calamandrei

Le caratteristiche del testamento pubblico

Fare testamento è uno dei momenti più delicati, intimi e riflessivi nella vita di una persona. Non si tratta soltanto di disporre dei propri beni, ma anche di (cercare di) mettere chiarezza nei rapporti che si verranno a creare tra gli eredi, evitare conflitti futuri e dare continuità alle proprie volontà oltre il tempo della propria vita.

Proprio per questo fare testamento richiede lucidità, autonomia decisionale e una piena assunzione di responsabilità.
Il testamento, come la donazione e il matrimonio, rientra negli atti personalissimi, ossia quegli atti particolarmente delicati non possono essere delegati ad altri.

Dunque, non è possibile rilasciare procura ad un terzo per fare il proprio testamento.

 

Quando la forma è sostanza

Esistono diversi tipi di testamento, tutti uguali negli effetti finali, ma differenti per caratteristiche e modalità di redazione.
I due tipi più conosciuti sono il testamento olografo, scritto a mano dal testatore e, per questo, particolarmente semplice nella stesura, e il testamento pubblico che, all’opposto, per essere valido, deve rispettare alcune regole ben precise previste dall’articolo 603 del Codice Civile.

Come dicevo all’inizio, il testamento pubblico è quello che viene fatto alla presenza del notaio e di due testimoni.
Il testatore, “capace di testare” (ndr: sembra un gioco di parole, ma tra poco vi dirò perché non è così), quindi, esprime le proprie volontà direttamente al notaio, che le trascrive, assistito solo da due testimoni e da nessun altro*.

Si tratta di formalità essenziali per la validità del testamento, che altrimenti sarebbe nullo.

 

La capacità di fare testamento della persona fragile

Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno mantiene la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedano la rappresentanza esclusiva o l’assistenza dell’amministratore di sostegno, e quindi anche la capacità di donare e di testare.

Detto in maniera più semplice, la persona che ha un amministratore di sostegno può continuare a fare da sola tutto ciò che non richiede l’intervento dell’ads. Per questo motivo, può anche fare donazioni e testamento.

Il beneficiario, dunque, non è di default un incapace, ma la sua capacità può essere limitata solo dal Giudice Tutelare. Leggendo al contrario quanto appena scritto, possiamo dire che il beneficiario può sempre fare testamento, salvo che il Giudice Tutelare gli tolga questa possibilità.

 

* Le uniche eccezioni a questa regola sono previste nel caso in cui il testatore sia affetto da mutismo o sordità.

Il punto di vista della Cassazione

Proprio sulla questione della validità del testamento della persona fragile assistita da un ads, una recente sentenza della Cassazione, n. 2648 del 6 febbraio 2026, nel condannare un notaio per il mancato rispetto proprio delle formalità di cui sopra, ha ribadito alcuni importanti principi in materia di amministrazione di sostegno:

  • il testamento pubblico è un atto personalissimo, il quale richiede l’espressione diretta, autonoma e libera della volontà del testatore, alla sola presenza del notaio e di due testimoni e, dunque, la presenza dell’amministratore di sostegno non è mai ammessa;
  • il Giudice Tutelare può limitare la possibilità di fare testamento al beneficiario ma non può modificare le regole previste dall’art. 603 c.c.

Da questi principi consegue che l’amministratore di sostegno non può intervenire in alcun modo per assistere il beneficiario nel momento in cui si tratta di fare testamento.

Per la Cassazione l’amministrato o è capace di fare testamento (e allora può e deve fare tutto da solo) oppure non lo è (perché lo ha stabilito il Giudice Tutelare, ma allora non può fare testamento, neppure con l’aiuto dell’ads)”.

Non esiste una terza possibilità.

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