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Trasferimento somme, niente autorizzazione del GT – Arbitro Bancario Finanziario, 12.1.2024

Il trasferimento somme del beneficiario di amministrazione di sostegno da un conto ad un altro è un’operazione di natura straordinaria?
Ma qual è la differenza tra operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione?
Come devono essere gestite le somme di cui dispone il beneficiario e depositate su un conto corrente o libretto, magari cointestato con un familiare?

Sono alcune delle domande che più frequentemente ci si pone quando ci si approccia all’amministrazione di sostegno, anche perché relative a questioni pratiche e operative.
Un recente provvedimento dell’Arbitro Bancario e Finanziario chiarisce alcune questioni.

“È incredibile quanto poco rispetto si abbia per il denaro quando non è il proprio.” – Milton Friedman

Gestione economica del beneficiario di ads

L’oggetto dell’incarico che viene affidato ad un amministratore di sostegno può riguardare gli aspetti di cura e sanitari della persona fragile e/o anche la gestione patrimoniale.

Succede spesso che, prima della nomina di un amministratore di sostegno, come forma di tutela “fai da te” per il beneficiario, si decida di co-intestare il conto corrente o libretto sul quale il beneficiario ha i propri soldi con una terza persona, generalmente il familiare che si occupa dell’assistenza e cura dello stesso beneficiario.
In questo modo, ogni operazione e movimentazione di soldi viene monitorata ed è quindi più difficile che la persona fragile possa effettuare pagamenti non dovuti o prelievi non necessari.

La situazione di co-intestazione, però, non è del tutto funzionale alla procedura di amministrazione di sostegno: monitorare e rendicontare le operazioni effettuate su un conto corrente intestato ad una sola persona è più semplice che farlo per un conto corrente cointestato!
È questo il motivo per cui, a seguito della nomina dell’ads, è opportuno che tutte le somme di cui dispone il beneficiario vengano trasferite su un conto corrente/libretto intestato in via esclusiva allo stesso (eliminando dunque ogni precedente situazione di cointestazione).

Qui però cominciano i problemi.
Gli istituti di credito, infatti, per poter chiudere il conto corrente cointestato e di trasferire le somme ad un nuovo conto corrente intestato al solo amministrato, richiedono espressamente l’autorizzazione del giudice tutelare.
È corretta questa richiesta della banca? Si tratta di un’operazione di straordinaria amministrazione che deve essere prima autorizzata dal giudice tutelare?
Siamo sicuri che sia proprio così?

Trasferimento somme e autorizzazione giudiziale

Giudice Tutelare, croce e delizia di chi si occupa di amministrazione di sostegno.

Quando si apre la procedura è, infatti, al Giudice Tutelare che bisogna sempre fare riferimento e ricorrere per chiedere ed ottenere l’autorizzazione al compimento, in nome e per conto dell’amministrato, di operazioni (solo) di natura straordinaria.
Sono tali le operazioni particolarmente rilevanti e che hanno un impatto significativo sul patrimonio della persona, come, ad esempio, potrebbe essere l’acquisto di un’autovettura, la vendita di un immobile o l’assunzione di un mutuo.
Le operazioni ordinarie e che, in un certo modo, rientrano quasi nella gestione quotidiana, invece, proprio perché tali non richiedono nessuna autorizzazione.

La chiusura di un conto corrente e il trasferimento delle somme ad un altro conto non è da considerarsi, invece, atto di straordinaria amministrazione.
Sulla questione del trasferimento somme ad un nuovo conto corrente intestato al solo amministrato è intervenuto anche l’Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Roma, che con la sentenza 593 del 12 gennaio 2024, – che si può scaricare in fondo a questo articolo – , ha stabilito che l’atto con cui l’amministratore di sostegno chieda ad un intermediario creditizio l’estinzione di un libretto di risparmio cointestato fra un terzo ed il beneficiario della misura, con trasferimento di quanto ivi depositato in un conto intestato al solo amministrato, costituisce un atto di ordinaria amministrazione e più nello specifico un mero «servizio di trasferimento» (art. 126 decies, comma 3, lett. b) del T.U.B), e come tale non necessita dell’autorizzazione del giudice tutelare.

Come è facile comprendere, il semplice trasferimento di somme del beneficiario da un conto ad un altro è un’operazione del tutto neutra e che ha non ha quindi alcun impatto sul patrimonio della persona fragile. Pretendere, invece, – come spesso fanno gli istituti bancari e gli uffici postali -, un’autorizzazione specifica per il compimento di questa operazione significa invece appesantire la gestione dell’ads e, per certi versi, andare anche contro lo spirito della procedura stessa che deve essere rivolta unicamente all’interesse del beneficiario.

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