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Domande frequenti (e risposte) sul ghost-writing

In molti mi chiedete informazioni e chiarimenti in merito al ghost-writing, cioè alla scrittura su commissione.

Ho parlato di questo servizio in un altro articolo in cui si possono trovare già alcune prime indicazioni e spunti per orientarsi: che cos’è il ghost-writing, perché può essere considerato uno strumento strategico e per quali ragioni sempre più aziende, professionisti e creator scelgono di affidarsi a questa soluzione.

Tuttavia, nonostante queste premesse, continuano ad emergere dubbi, perplessità e, a volte, veri e propri equivoci: c’è chi si chiede se sia una pratica lecita, chi teme che possa risultare poco trasparente, e chi, più semplicemente, non ha chiaro come funzioni concretamente il rapporto tra autore “visibile” e autore “reale”.

Per questo motivo, ho deciso di raccogliere e affrontare in modo sistematico le domande che mi vengono poste più di frequente, con l’obiettivo di fare chiarezza e offrire un quadro il più possibile completo e consapevole.
Voglio quindi rispondere, punto per punto, ai principali dubbi che emergono quando si parla di ghost-writing.

“Il ghost-writer scrive usando la voce di qualcun altro” – Michael Calvin

La domanda delle domande: il ghost-writing è legale?

Avvalersi di un professionista che scriva per conto proprio può, a prima vista, apparire poco trasparente o addirittura illecito.
Invece, il ghost-writing è perfettamente legale. Non esiste alcuna norma che vieti di scrivere un’opera per conto di altri e di cederne i diritti.
Si tratta, infatti, di una forma contrattuale riconducibile alla cessione dei diritti d’autore.

Questa pratica è diffusa in diversi ambiti:

  • articoli e blog post;
  • discorsi pubblici (speech writing);
  • contenuti aziendali e newsletter;
  • testi divulgativi;
  • testi per influencer e personal brand.

Il punto centrale è che il ghost-writer rinuncia, in tutto o in parte, alla visibilità autoriale.

Il ghost-writing è, dunque, perfettamente lecito nel settore editoriale e commerciale.
Chi ricorre al ghost-writing sta “acquistando” il servizio di un professionista per scrivere testi e contenuti.

Diritto d'autore, compensi e royalties

Quando si parla di scrittura su commissione un punto fondamentale da chiarire subito è quello relativo al diritto d’autore.
La disciplina dei diritti d’autore in Italia è regolata dalla legge 22 aprile 1941 n. 633.

Nel caso della scrittura su commissione, l’autore materiale è chi scrive materialmente il testo ma, proprio per definizione, il ghost-writer rimane “dietro le quinte”, non compare pubblicamente e cede (di solito) i diritti economici sull’opera.
L’autore che compare è, invece, il committente, cioè il professionista, lo studio o l’azienda che pubblica il contenuto a proprio nome.

 

Compensi e/o royalties?

Come viene pagato il ghost-writer?
Dipende dagli accordi con il cliente ma le opzioni più comuni sono:

  • compenso fisso, ossia un pagamento una tantum;
  • royalties, ossia una percentuale sulle vendite;
  • modello misto, ossia un anticipo più una percentuale sulle vendite.

 

Il ghost-writing sostituisce il lavoro del cliente?

È comprensibile una certa diffidenza nell’affidare la scrittura dei propri testi ad un soggetto terzo, ma il ghost-writer non prende il posto del professionista, ma lo affianca ed aiuta a valorizzare il suo sapere.

Molte aziende e professionisti hanno contenuti validi, ma faticano a trasformarli in articoli leggibili o in testi adatti al web. Altri hanno idee interessanti, ma non trovano il tempo per metterle nero su bianco. Il ghost-writing serve proprio a colmare questa distanza tra contenuto e forma. In questo senso, è un alleato della reputazione professionale.

 

Le imprese possono ricorrere al ghost-writing?

Certamente, anzi, in molti casi la scrittura su commissione è particolarmente utile proprio alle imprese.
Un’azienda che vuole pubblicare contenuti su temi giuridici, fiscali o regolatori, o anche “solo” pubblicare una newsletter, spesso ha due problemi: non dispone di una redazione interna e non ha tempo per formare persone capaci di produrre testi di qualità. Inoltre, deve fare i conti con un linguaggio tecnico che va tradotto senza semplificazioni scorrette.

Il ghost-writing consente di risolvere tutti questi problemi insieme. L’impresa può così produrre articoli, guide, newsletter o documenti istituzionali coerenti con la propria immagine, senza impegnare risorse interne in modo eccessivo. Il risultato è una comunicazione più professionale, più affidabile e spesso più efficace anche dal punto di vista commerciale.

Ghost-writing, deontologia e IA

Il mio servizio di ghost-writing viene svolto nel rispetto delle normative deontologiche e con attenzione alla reputazione del committente.

La scrittura su commissione non mira a costruire un’immagine del professionista o dell’azienda non corrispondente alla realtà, perché questo potrebbe violare i doveri di verità e correttezza verso il pubblico e i clienti. Il contributo redazionale è meramente tecnico e di supporto, senza incidere sull’autenticità del contenuto.

Per quanto riguarda l’uso dell’IA, invece, si tratta di uno strumento formidabile che amplifica le potenzialità comunicative ma l’elaborazione automatica di testi può generare errori, inesattezze, riducendo la qualità e l’affidabilità, anche giuridica, dei testi.
È qui che interviene il ghost-writer, verificando l’attendibilità dei testi eventualmente prodotti da uno qualsiasi degli strumenti di intelligenza artificiale.

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