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Ads e conflitto di interessi col beneficiario. Scatta la sostituzione.

Il conflitto di interessi è quella situazione che si verifica quando una persona deve prendere una decisione per qualcun altro, ma potrebbe essere influenzata da un interesse personale (economico, familiare, professionale) tale da comprometterne l’imparzialità, la correttezza o la trasparenza dell’azione.

E nell’ambito dell’amministrazione di sostegno? può esserci conflitto di interesse tra ads e beneficiario?

Una recente ordinanza della Cassazione, la n. 10144 del 17 aprile 2025, Sez. I, affronta proprio questo argomento ed è l’occasione per chiarire che rapporto esiste tra conflitto di interessi e amministrazione di sostegno, cosa prevede la legge a riguardo e, soprattutto, quali sono le possibili conseguenze che potrebbero derivare da tale situazione.

“Il vero rappresentante è colui che fa l’interesse dell’altro come fosse il proprio.”  - Luigi Mengoni

Conflitto di interessi tra ads e beneficiario

La vicenda esaminata dall’ordinanza della Cassazione è, nei suoi punti essenziali, semplice e abbastanza comune: Tizio, in qualità di ads del fratello, anticipa somme per il suo amministrato e, in sede di rendiconto periodico, richiede al Giudice Tutelare il rimborso di quanto anticipato.
Il rendiconto, però, non viene approvato, così come il rimborso delle somme, e viene addirittura disposta la sostituzione dell’amministratore di sostegno.

Cerchiamo di capire meglio i passaggi fondamentali di questo provvedimento.

 

Natura dell’incarico all’ads e conflitto di interessi

L’incarico che viene affidato ad un amministratore di sostegno riguarda, sempre, la cura e gestione dei bisogni e degli aspetti personali del beneficiario, ma può estendersi anche alla gestione degli interessi di natura patrimoniale ed economici della persona fragile.

Potrebbe esserci conflitto di interessi per i motivi più disparati, lavorativi e professionali, familiari, politici, affettivi, ecc., ma nell’ambito della procedura di amministrazione di sostegno sono proprio gli aspetti di gestione patrimoniale (quando, come detto, l’incarico riguarda anche la gestione economica) quelli che generalmente potrebbero dare adito a questo genere di problematiche.

Il provvedimento allegato afferma, in particolare, che nel momento in cui l’amministratore di sostegno anticipa somme di denaro per conto dell’amministrato, diventandone così creditore, entra in conflitto di interessi con il beneficiario.
L’ads, infatti, non può e non deve rendersi cessionario di ragioni di credito verso il beneficiario, essendo applicabile anche a questa procedura il divieto stabilito in materia di tutela (in forza del richiamo previsto dagli articoli 378 e 411 c.c.), e non essendo, invece prevista, a differenza della tutela, una figura con funzioni analoghe a quelle del protutore*.

Salvo situazioni eccezionali che dovranno essere sottoposte al Giudice Tutelare e valutate volta per volta, è quindi opportuno evitare che si vengano a creare rapporti di debito–credito tra AdS e beneficiario, anche per evitare successive e ulteriori problematiche in sede di rendiconto periodico, non essendo ammissibili richieste di rimborso per spese anticipate se non opportunamente giustificate e documentate, come è stato nel caso esaminato dalla Cassazione.

Anche questo aspetto è stato esaminato nel Codice Etico e di Comportamento dell’Ads, pubblicato di recente e che potete scaricare e leggere gratuitamente.

 

*L’art. 360 c.c. prevede che il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l’interesse di questo è in opposizione con l’interesse del tutore e se anche il protutore si trova in opposizione d’interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale.

Conseguenze del conflitto di interessi nell'amministrazione di sostegno e rimedi

Di fronte a situazioni di conflitto di interessi, a tutela della persona fragile, la legge prevede alcuni rimedi specifici.

Innanzitutto, l’annullabilità degli atti: l’art. 412 c.c. stabilisce, infatti, che gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati entro 5 anni dal momento in cui è cessata l’amministrazione di sostegno.

Inoltre, dal momento che il conflitto di interessi e la scarsa abilità dimostrata nell’amministrazione potrebbero anche determinare la mancata approvazione del rendiconto periodico, in alternativa all’annullabilità degli atti (ove ancora possibile), il Giudice Tutelare avrebbe comunque la possibilità di procedere con la sostituzione dell’ads stante la valutazione negativa del suo operato.

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