Skip to content

Mani bucate? potrebbe non servire l’amministratore di sostegno

“Avere le mani bucate” è un’espressione che conosciamo tutti, indica la tendenza a spendere il proprio denaro con eccessiva facilità, senza controllo ed è sinonimo di prodigalità.

Si parla spesso di prodigalità in relazione all’amministrazione di sostegno e, anche per questo, sul canale Patreon dello Studio, negli scorsi mesi ho pubblicato un articolo intitolato “Figliol prodigo, anche per te c’è l’amministratore di sostegno!“, con allegata una rassegna delle principali sentenze sull’argomento.

Sul tema della prodigalità è tornata recentemente anche la Cassazione, che ha chiarito alcuni aspetti proprio relativi al rapporto tra amministrazione di sostegno e prodigalità.

“Il prodigo è chi eccede nello spendere e difetta nel ricevere.” – Aristotele

Prodigalità e misure protettive

Un riferimento diretto alla prodigalità si trova nel codice civile, nell’art. 415, in particolare, in cui si dice che le persone che, per prodigalità espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici possono essere inabilitati.

Questa misura protettiva si chiama inabilitazione ma, insieme all’interdizione, è ormai considerata strumento residuale, essendo da tempo preferibile ricorrere all’amministrazione di sostegno, ritenuta più duttile e flessibile. Concentriamoci, quindi, sull’ads e vediamo come la pensano i giudici.

La maggior parte delle sentenze in materia di amministrazione di sostegno hanno stabilito che la prodigalità può essere motivo per giustificare la nomina di un ads, non essendo necessariamente richiesto che tali comportamenti siano espressione di una patologia psichica o psichiatrica.
Secondo questo orientamento, dunque, l’aspetto importante da considerare per la nomina di un ads è l’esistenza di una situazione di prodigalità, indipendentemente dal fatto che essa rappresenti una conseguenza di una certa patologia, e dunque anche quando si traduce in atteggiamenti lucidi e consapevoli della persona, purché sia riconducibile a motivi futili (quali frivolezza, vanità, ostentazione del lusso, etc.).

C’è da dire, peraltro, che su questi aspetti c’è stato un cambiamento importante nell’orientamento dei giudici, che nei primi anni di applicazione della legge sull’amministrazione di sostegno, ritenevano che la nomina dell’ads potesse essere giustificato solo qualora la prodigalità fosse l’effetto di un’alterazione delle facoltà mentali.

Sintetizzando i due orientamenti sul tema della prodigalità:

  1. orientamento passato → nomina dell’ads possibile solo in presenza di patologia psichica o psichiatrica
  2. orientamento più recente → nomina dell’ads possibile indipendentemente dall’esistenza di una patologia psichica o psichiatrica

Mani bucate, rischio di indigenza e ads

Quello della gestione del patrimonio da parte di una persona fragile è un tema particolarmente sentito quando si parla di amministrazione di sostegno.
A riprova di questo basta leggere un qualsiasi decreto di nomina di ads: nella maggior parte dei casi le indicazioni del giudice circa i poteri dell’ads riguardano la gestione degli aspetti economici della persona, mentre solo poche righe sono dedicate alla cura della persona e alle questioni sanitarie.

A conferma dell’importanza di questo tema, con la recente ordinanza del 13 marzo 2026, la Cassazione ha esaminato ancora una volta proprio la questione della prodigalità in relazione alla possibile nomina di un amministratore di sostegno.
In particolare, il provvedimento ha stabilito che:

pur costituendo autonoma causa di inabilitazione e potendo giustificare, in astratto, anche l’applicazione dell’amministrazione di sostegno, non è, di per sé sola, sufficiente a fondare o mantenere la misura, specie in mancanza di qualsiasi affievolimento delle capacità cognitive o di autodeterminazione dell’interessato; occorre che le condotte di spesa, per entità e frequenza, concretino un effettivo rischio di indigenza o di impossibilità di adempiere ai doveri di solidarietà familiare, tenuto conto dell’entità del patrimonio e dei redditi del beneficiario, non potendo l’istituto essere piegato ad una logica paternalistica di mera conservazione del patrimonio a tutela di interessi familiari.

Sintetizzando, secondo la Cassazione per poter nominare un amministratore di sostegno la prodigalità da sola non basta, ma è necessario che i comportamenti della persona determinino anche un effettivo rischio di indigenza o di impossibilità di contribuire ed adempiere ai propri doveri di solidarietà familiare, cioè di assistenza verso i propri familiari.

Come sempre quando si parla di amministrazione di sostegno, anche di fronte a persone con le “mani bucate” e che spendono e spandono, la nomina di un ads non è automatica ma deve comunque essere valutata nel caso specifico.
Se questi comportamenti non creano le situazioni di rischio di cui sopra non c’è motivo di nominare un ads, che rappresenterebbe, in questo caso, una limitazione non giustificate delle libertà della persona.

Ti è piaciuto questo articolo? Condividilo!

Leggi le ultime notizie dal Blog

In questo spazio sempre aggiornato condivido notizie di attualità e approfondimenti utili
per dare una risposta alle vostre domande.

CONTATTAMI

Togliti tutti i dubbi e stai in contatto con me

Invia una email all’indirizzo ma***@***************ri.it o compila il form per richiedere uno dei miei servizi.
Iscriviti alla newsletter per ricevere le ultime novità o altre notizie che potrebbero interessarti.
Potrai cancellare la tua iscrizione in ogni momento inviandomi una mail.