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TFR mensile in busta paga, no della Cassazione

Il TFR, o Trattamento di Fine Rapporto, nasce più di cent’anni fa, più precisamente nell’anno 1916, quando fu istituita un’indennità di anzianità a favore di tutti gli impiegati richiamati alle armi, con lo scopo quello di garantire il sostentamento del lavoratore durante il periodo di disoccupazione e di ricerca di un nuovo lavoro.

Successivamente, con la legge 605/1966 questa forma di indennità venne estesa a tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro, diventando a tutti gli effetti una forma di accantonamento finanziario obbligatorio a carico del datore di lavoro e a favore di tutti i suoi dipendenti.

Il TFR, nel corso del tempo, ha poi assunto caratteristiche sue proprie anche per quanto riguarda le sue modalità di liquidazione e pagamento.

“Il TFR non è un premio, ma un diritto maturato mese dopo mese.”

Le caratteristiche del TFR

Di TFR ne abbiamo già parlato anche in altri articoli pubblicati su questo blog, ma una recente sentenza della Cassazione è lo spunto per tornare sull’argomento.

Il TFR è una componente essenziale di ogni rapporto di lavoro e, in particolare, della retribuzione di ogni lavoratore. Si tratta di una somma che viene accantonata dal datore di lavoro anno dopo anno, durante lo svolgimento del rapporto lavorativo e in relazione alla retribuzione spettante allo stesso lavoratore.
Quest’ultimo matura nel tempo nei confronti del proprio datore di lavoro un vero e proprio diritto di credito, il cui pagamento, però, fatti salvi alcuni casi particolari, è differito al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

La legge riconosce, tuttavia, al lavoratore dipendente il diritto all’anticipo di parte del TFR, alle condizioni (almeno 5 o 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro) e nei casi stabiliti dall’art. 2120 del Codice civile e dalla legge n. 53/2000, ossia:
– per spese sanitarie o interventi straordinari;
– per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
– per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione del congedo parentale;
– per le spese connesse a congedi per la formazione).

Sempre l’articolo 2120 del Codice Civile prevede, però, la possibilità di eccezioni alle condizioni e ai casi sopra indicati, nel caso in cui ci sia un accordo individuale tra le parti e/o l’applicazione di un trattamento di miglior favore sempre rispettando i criteri di priorità stabiliti dalla legge.

Anticipazioni del TFR, condizioni di maggior favore e accordi individuali

Come si è anticipato, se da un lato la legge stabilisce dei precisi limiti per le anticipazioni del TFR, dall’altro, è comunque fatta salva la possibilità che le parti, cioè il datore di lavoro e il dipendente, concordino tra loro condizioni di maggior favore, tra cui la possibilità di anticipare mensilmente il TFR mediante accredito continuativo in busta paga.

In passato la Cassazione, con la sentenza 4133 del 22 febbraio 2007, aveva stabilito che “La disciplina delle anticipazioni sul Tfr si distingue da quella, più in generale, del Tfr e delle relative modalità di calcolo e, di conseguenza, l’inderogabilità di quest’ultima non incide sulla disciplina delle anticipazioni la quale, invece, è derogabile per accordo collettivo o individuale, tra le parti”.

Come spesso accade, la recente sentenza n. 13525/2025 della Cassazione si esprime in senso contrario escludendo la possibilità del pagamento rateizzato mensilmente del TFR.
In particolare, si legge nella sentenza, le condizioni di maggior favore cui si riferisce l’articolo 2120 possono ampliare i presupposti legali stabiliti per le anticipazioni del TFR in base ai quali l’anticipazione è dovuta, una sola volta, per un importo massimo pari al 70% del TFR accantonato, solo se il lavoratore ha un’anzianità minima di servizio di otto anni e, comunque, entro il tetto massimo di richieste del 10% degli aventi diritto e del 4% del numero totale di dipendenti. Così, ad esempio, il patto individuale potrebbe prevedere importi di anticipazione superiori al 70% oppure causali di anticipazioni aggiuntive a quelle tipizzate dal legislatore.

L’anticipazione del TFR operata, invece, in modo continuativo e senza una causale, mediante accredito mensile in busta paga, verrebbe a snaturare la funzione dell’anticipazione quale deroga, per ragioni eccezionali da soddisfare una tantum, alla regola generale per cui il TFR deve essere accantonato mensilmente.

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