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Ads e (amministrazione di) società per azioni – Trib. Bologna, 9.12.2024

La partecipazione in una società commerciale da parte di un soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno è una situazione particolare, poiché oltre alle esigenze di protezione della persona fragile si deve tener conto anche degli aspetti e degli equilibri societari e della relativa normativa.

Su questo tema segnalo una recente sentenza del Tribunale di Bologna, che ha esaminato il caso di partecipazione di un beneficiario ad una Spa, evidenziando alcuni interessanti principi.
Vediamo meglio insieme la questione.

“L’impresa dell’incapace è possibile, ma solo con tutele adeguate.”

Società e amministrazione di sostegno, un binomio possibile

La possibilità che un soggetto incapace partecipi all’attività di una società è prevista espressamente dal Codice Civile (che, invece, non consente la partecipazione alla costituzione di un nuova società, salvo eccezioni per il minore incapace).

I casi sono sempre più frequenti, circostanza questa forse anche correlata, da un lato, all’invecchiamento della popolazione alla quale si accompagna un aumento delle malattie non trasmissibili e, dunque delle situazioni di fragilità, e, dall’altro, ad un contesto socio-economico in cui il passaggio generazionale è ancora una fase critica per molte imprese e per questo spesso rimandata in là nel tempo.
Come confermano le statistiche, la situazione che ne deriva è quella di imprese sempre più vecchie, nelle quali vi è una scarsa o spesso addirittura assente partecipazione di giovani, gestite da persone anziane, ora fragili e non più in grado di svolgere efficacemente i propri compiti all’interno dell’impresa.

Così, è frequente assistere alla nomina di un amministratore di sostegno chiamato a gestire, tra i vari aspetti, anche quelli relativi alla partecipazione del soggetto fragile in una società (ndr: tenendo in ogni caso presente che iI beneficiario  destinatario della nomina di un amministratore di sostegno non perde la capacità di agire relativamente al compimento di atti che non siano espressamente contemplati nel provvedimento di nomina, per il decreto di nomina potrebbe autorizzare tanto la continuazione quanto l’inizio di una nuova attività imprenditoriale).
In tali situazioni, dunque, il decreto di nomina dovrà necessariamente contenere delle specifiche indicazioni riguardanti proprio gli aspetti societari, a seconda che il beneficiario sia solo socio, rivesta ruoli amministrativi o entrambe le cose.
Si tratta, dunque, di contemperare le esigenze di tutela del beneficiario con quelle più prettamente aziendali, per fare in modo che, una volta disposta, la misura protettiva non determini conseguenze in qualche modo pregiudizievoli, o anche solo interruzioni, nella normale vita societaria.

Bisogna inoltre tenere conto del fatto che la gestione di un’impresa commerciale da parte dell’amministratore di sostegno potrebbe risultare particolarmente complessa, a causa dei rischi e delle difficoltà che tale attività comporta. Proprio per questo, si potrebbe valutare la nomina di un institore o l’affitto dell’azienda. In alternativa, si potrebbe procedere con la liquidazione o la vendita dell’azienda, previa autorizzazione del Giudice Tutelare.

Ads e gestione della società

Una recente sentenza del Tribunale di Bologna del 9 dicembre 2024 affronta proprio il tema del rapporto tra la misura protettiva dell’amministrazione di sostegno e la gestione della società.

La vicenda nasce dal decreto di nomina di un ads a favore di un soggetto socio di una società per azioni, provvedimento con cui si attribuiva tra l’altro all’ads il potere “di agire in nome e per conto del beneficiario invia esclusiva con riguardo a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione relativi al patrimonio del beneficiario e, in particolare, alla sua partecipazione azionaria nella società, con l’esercizio di voto in assemblea” nonché quello di sostituzione dell’amministratore della società.

Contro il decreto è stato proposto reclamo e il Tribunale di Bologna, in accoglimento parziale dello stesso, ha stabilito che l’amministratore di sostegno nominato non può essere autorizzato a sostituire l’organo amministrativo della società per azioni a ristretta base societaria e gestita da anni, per volontà dello stesso beneficiario, dai figli indicando uno o più nominativi di professionisti ai quali potere proporre l’eventuale incarico di gestione, se non vi sono gravi sospetti di irregolarità, ma solo generiche ragioni di opportunità non vagliate adeguatamente, posto che in assenza di indici di cattiva gestione societaria sarebbe oltremodo dannoso per lo stesso beneficiario un cambio dell’amministratore.

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