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Merito creditizio e ristrutturazione dei debiti. Qual è il nesso?

Innanzitutto, cos’è il merito creditizio? Con questa espressione si intende la capacità del debitore di far fronte ai propri debiti, ossia, in altre parole, di ripagare il debito assunto sia per quanto riguarda il capitale che gli interessi.
Quando si parla, però, di merito creditizio il riferimento è anche e soprattutto alla valutazione che viene effettuata da un istituto di credito (prima di concedere un finanziamento) circa le effettive possibilità di un soggetto di rimborsare il debito.
Al di là delle definizioni, quello che è bene sapere, però, è perché il merito creditizio è importante e qual è il suo ruolo nelle procedure di ristrutturazione dei debiti.

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Il merito creditizio nel Codice della Crisi

Generalmente, fino a quando un debitore ripaga con regolarità il proprio debito non sorgono particolari problemi. Le questioni nascono invece quando questo meccanismo si inceppa, ossia quando, per un motivo o per l’altro, il debitore va in difficoltà e non riesce più a rimborsare il prestito ottenuto.

Già nella legge 3/2012, art. 12-bis, III co., si fa riferimento al concetto di merito creditizio, quando ai fini dell’omologa del Piano del consumatore, è necessario che il consumatore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
Parallelamente, l’art. 124-bis del Testo Unico Bancario stabilisce che

prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.

Esiste, dunque, per il finanziatore, uno specifico obbligo di valutare il merito creditizio, ossia di acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento. Tale obbligo definisce, quindi, una sorta di verificare preliminare per la concessione di un finanziamento ed ha il fine di tutelare sia il consumatore (che deve essere messo nelle condizioni di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto), sia il mercato creditizio e la sua stabilità in genere, garantendo l’accesso al credito a soggetti meritevoli.

La mancata valutazione del merito creditizio. Quali sono le conseguenze?

Come abbiamo anticipato, la questione del merito creditizio (oltre ad essere importante di per sé) diventa rilevante nel momento in cui il debitore non sia più in grado di far fronte ai propri debiti. Dalla lettura combinata delle due norme risulta che il consumatore non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all’intermediario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest’ultimo di valutare il proprio merito creditizio.

Da ciò, l’art. 69, II co., del nuovo Codice della Crisi di Impresa ha fatto derivare una specifica conseguenza a carico del soggetto finanziatore, stabilendo che il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’art. 124 bis T.U.B. non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta di ristrutturazione.

 

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