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Inps e pignoramento delle prestazioni previdenziali non pensionistiche

Il pignoramento è sempre un tema delicato e complesso.

Per definizione, ogni procedura esecutiva incide in modo pesante sulla posizione dei debitori, che si trovano forzatamente privati di parte dei propri beni ma ai quali bisogna comunque garantire il soddisfacimento di esigenze vitali o di particolari bisogni.

Inoltre, i pignoramenti sono regolati da norme che non sono contenute solo nel codice di procedura civile, ma si trovano invece sparse qua e là in numerose disposizioni, spesso anche di difficile interpretazione e hanno regole differenti a seconda della tipologia di credito che viene aggredito.

La questione, poi, si complica ulteriormente quando ad essere oggetto di pignoramento sono le prestazioni di varia natura che vengono erogate dall’Inps.

“The welfare of each is bound up in the welfare of all.” – Lev Tolstoy

Le prestazioni non pensionistiche dell'INPS

Contrariamente a quello che si potrebbe pensare, l’INPS non si occupa solo di pagare le pensioni, ma fornisce anche numerose altre prestazioni a sostegno del reddito delle persone, per supportare economicamente i lavoratori che hanno perso involontariamente il posto di lavoro (NASpI), a favore della famiglia, per assistenza e trattamenti legati all’invalidità civile, o per interventi di altra natura.
Ogni tipo di prestazione ha delle caratteristiche specifiche ed è collegata ad una particolare situazione, ma in ogni caso, come è facile intuire, si tratta di di erogazioni di somme di denaro.
Quindi pignorabili.

Se si parla di pignoramento e di INPS, il primo riferimento è senza alcun dubbio al pignoramento della pensione, delle cui caratteristiche e limiti ne ho parlato in un precedente articolo (“Pignoramento della pensione, cosa prevede la legge?“).
Come si diceva, l’INPS, però, eroga numerose altre prestazioni economiche, non sempre integralmente pignorabili.
Tra queste quelle che riguardano la malattia, gli assegni familiari e la NASpI.

 

Prestazioni a titolo di malattia e assegni familiari

Non possono essere pignorate le somme che vengono erogate dall’INPS per prestazioni a titolo di malattia, maternità, paternità, nonché quelle collegate ai congedi parentali, ai permessi e ai congedi straordinari per assistenza ai disabili.
Tuttavia, questi crediti possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, ma nei limiti di 1/5 del loro ammontare, per debiti (proprio) verso l’INPS derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall’istituto stesso o da omissioni contributive.

 

NASpI anticipata e pignoramento

Nel caso in cui il lavoratore che ha diritto alla NASpI (avendo perso il lavoro per causa a lui non imputabile) intendesse avviare un’attività di lavoro autonomo, un’impresa individuale oppure sottoscrivere una quota del capitale sociale di una cooperativa nella quale presterà la propria attività lavorativa, è possibile richiedere che l’importo (ancora) non erogato a titolo di NASpI venga liquidato anticipatamente e in un’unica soluzione.

Si tratta di una somma che viene erogata come incentivo all’autoimprenditorialità (e non si tratta, quindi, di una prestazione a sostegno del reddito) e, per questo, è pignorabile senza limiti fino alla concorrenza del credito.

I chiarimenti dell'Inps sulle procedure di pignoramento

Di fronte ad una casistica molto variegata, una normativa poco organica e a possibili interpretazioni differenti, l’INPS ha recentemente pubblicato la Circolare n. 130 del 30 settembre 2025, con l’obiettivo di fornire un quadro riepilogativo delle numerose disposizioni vigenti.
Il documento contiene, inoltre, indicazioni operative per quanto riguarda le procedure di pignoramento degli importi corrisposti a titolo di prestazioni previdenziali non pensionistiche e l’applicazione delle relative trattenute.

 

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