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Debiti verso l’Inps, pignoramento della pensione ed esdebitazione

Nel corso delle proprie verifiche l’INPS potrebbe accertare l’esistenza di indebiti previdenziali e omissioni contributive, cioè, in altre parole, verificare di aver pagato nel tempo pensioni o prestazioni a persone che non ne avevano diritto o il mancato versamento di contributi previdenziali che, invece, erano dovuti.

In questi casi, – pochi lo sanno -, per poter recuperare tali somme è prevista a favore dell’INPS una speciale procedura, con caratteristiche del tutto particolari e la cui validità è stata confermata anche da una recente sentenza della Corte Costituzionale.

Infine, alcune considerazioni sulla possibilità o meno di richiedere l’esdebitazione anche per i debiti nei confronti dell’INPS.

“La pensione è il premio per aver resistito tutta la vita” – Indro Montanelli

Normativa generale e pignoramento dell'INPS

Del pignoramento della pensione ne ho parlato anche in questo articolo, nel quale evidenziavo, tra gli altri aspetti, il fatto che la pensione è un credito relativamente impignorabile, si può pignorare ma solo in parte, cioè entro certi limiti fissati dalla legge.

I limiti nel pignoramento della pensione variano in modo significativo a seconda del tipo di credito azionato.

Fatta sempre salva la quota impignorabile rappresentata dal c.d. “minimo vitale”, valgono questi limiti:

  • per i crediti “ordinari” (banche, finanziarie, privati, ecc.) e per i tributi dovuti allo Stato ed enti locali il pignoramento è normalmente limitato a 1/5;
  • per crediti alimentari, invece, la pensione è pignorabile nella misura determinata dal giudice, anche oltre il quinto.

Se questi limiti vengono superati scatta l’inefficacia del pignoramento.

 

Il pignoramento diretto dell’INPS

Nel caso in cui il creditore sia l’INPS e debba recuperare somme pagate a soggetti che non ne avevano diritto, in tutto o in parte, o mancati versamenti contributivi, esiste un meccanismo speciale previsto dall’art. 69 della legge 153/1969.

Questa norma stabilisce, in particolare, che per i debiti derivanti da indebiti previdenziali e omissioni contributive, l’INPS può pignorare le pensioni nei limiti di un quinto del loro ammontare fatto salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo. Nel 2025 il trattamento minimo pensionistico INPS è fissato in euro 603,40 al mese.

La differenza tra le due procedure è evidente nei limiti fissati per l’impignorabilità:

  • un limite del doppio dell’assegno sociale (e comunque non inferiore a 1.000,00) per i crediti ordinari;
  • un limite di euro 603,40 per i crediti vantati dall’INPS per gli indebiti previdenziali e le omissioni contributive.

Quindi, la norma generale garantisce una soglia di impignorabilità (pari al doppio dell’assegno sociale e comunque non inferiore a euro 1.000), calcolando poi la quota pignorabile sulla sola parte eccedente rispetto a essa.
L’art. 69 della legge n. 153 del 1969, viceversa, consente il pignoramento di un quinto dell’intero ammontare della pensione, fermo restando che non può essere corrisposta una pensione inferiore al trattamento minimo (attualmente pari a euro 603,40).

Proprio questa disparità di trattamento è stata l’oggetto di una recente sentenza della Corte Costituzionale, n. 216 del 30 dicembre 2025, secondo cui la procedura a favore dell’INPS si giustifica nella specificità dei crediti oggetto della normativa, in quanto correlati ad un interesse di carattere generale alla tutela dell’equilibrio e della sostenibilità del sistema previdenzial-solidaristico, la cui tenuta consente la stessa corresponsione delle pensioni, compresa quella del soggetto obbligato.

Il pignoramento da parte dell’INPS è, quindi, legittimo.

Debito INPS ed esdebitazione

In caso di debiti non pagati dal pensionato, le pensioni sono pignorabili, fatto salvo il rispetto di certi limiti che, nel caso di debiti verso l’INPS, è più basso (e, quindi, è maggiore la somma che può essere pignorata).
Come si è detto poco fa, questa differenza deriva da questo tipo di debiti verso l’INPS, che, in quanto collegati ad un interesse di carattere generale, hanno un trattamento particolare.

Ma, in quanto comunque debiti, è possibile liberarsene attraverso una procedura di esdebitazione?
Perché no?

Anche i debiti verso gli enti previdenziali (INPS o anche le casse professionali) possono essere completamente esdebitati assieme agli altri debiti concorrenti. L’art. 278 del Codice della Crisi di Impresa, nell’indicare quali sono i debiti esclusi dall’esdebitazione, non fa alcun riferimento ai debiti previdenziali.

Questo significa che anche in presenza di debiti previdenziali ogni debitore può ricorrere ad una delle procedure previste dalla legge per liberarsi legalmente dai propri debiti.
In questo caso, l’eventuale pignoramento già attivato dall’INPS verrà bloccato e l’INPS, come ogni altro creditore concorsuale, dovrà partecipare alla procedura concorsuale e subirà gli effetti dell’esdebitazione finale.

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