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Diritti reali e verbale di separazione dei coniugi, niente notaio.

All’interno degli accordi di separazione tra coniugi sono spesso contenute clausole relative e riguardanti diritti reali come, ad es., il trasferimento della proprietà della casa familiare dall’uno all’altro coniuge o la costituzione di usufrutto su un immobile.
In tali accordi e nel relativo verbale di separazione, dunque, è possibile prevedere anche tutti gli aspetti riguardanti la regolamentazione di tali diritti.
Il problema, – a dire il vero, non del tutto nuovo -, riguarda la necessità o meno di dover formalizzare tali accordi anche successivamente da un notaio al fine di poterli trascrivere, ossia renderli pubblici ed opponibili a terzi, presso i registri immobiliari.

“Quando il matrimonio finisce, comincia la lotta per la proprietà.”

Condizioni di separazione, diritti e doveri

La separazione dei coniugi è, spesso, una fase estremamente delicata nella vita familiare: è in questo momento, infatti, che vanno definite le condizioni, patrimoniali e personali, diritti e doveri che regolamenteranno negli anni a venire i rapporti tra marito e moglie, anche in relazione agli eventuali figli della coppia.
In particolare, poi, e in concreto, queste condizioni dovranno essere formalizzate davanti al giudice nel verbale d’udienza, documento che assume, quindi, particolare importanza proprio per i motivi di cui si è detto.
Salvo particolari questioni la cui regolamentazione è vietata dalla legge (ad es., la rinuncia ai diritti genitoriali, la rinuncia preventiva all’assegno di mantenimento o al mantenimento a favore dei figli), il contenuto delle condizioni di separazione può essere il più vario e, per quel che ci interessa, può riguarda anche la costituzione o attribuzione di diritti reali a favore di un coniuge o dell’altro.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 33360 del 19 dicembre 2024, ha recentemente confermato ancora una volta la propria posizione sul tema ribadendo due importanti principi:

  • le clausole dell’accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscono ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni, mobili o immobili, o la titolarità di altri diritti reali, ovvero operano un trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accorto, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliare del giudice e destinato a fare fede di ciò che in esso è stato attestato, assume la forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c.
  • il verbale di udienza (e ovviamente le clausole e condizioni in esso contenute), ove implichi il trasferimento dei diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purché risulti l’attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all’art. 29, comma 1-bis, l. n. 52 del 1985, come introdotto dall’art. 19, comma 14, d.l. n. 78 del 2010, conv., con modificazioni, dalla l. n. 122 del 2010.

Si tratta di principi, – più volte ribaditi nel corso degli ultimi anni dalla Cassazione e dai tribunali -, che si pongono peraltro in linea con il progressivo allargamento delle funzioni affidate agli avvocati, – ad esempio, attraverso le procedure di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio, – che rendono di fatto superfluo il ricorso al Tribunale -, nella mediazione o anche nel più ampio potere certificativo ora attribuito ai legali.
Analogamente, riconoscere la validità del verbale di udienza di cui si è detto come titolo per la trascrizione, senza necessità di dover richiedere successivamente l’intervento di un notaio, comporta un evidente snellimento nella procedura oltre che un importante risparmio in termini di costi.

Negoziazione assistita e trascrivibilità senza notaio

Tra le procedure introdotte negli ultimi anni per la definizione della separazione e divorzio tra coniugi c’è anche la negoziazione assistita che, gestita interamente dagli avvocati, consente di evitare il ricorso al tribunale.
Analogamente a quanto avviene per la procedura giudiziale, anche la negoziazione assistita si conclude con un accordo con i quali i coniugi definiscono le condizioni di separazione e divorzio.

Recentemente, anche in tema di diritti personali di godimento, è stata esclusa la necessità di dover ricorrere all’intervento del notaio.
Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 15 maggio 2024, ha infatti stabilito che la clausola dell’accordo di negoziazione assistita, con la quale si prevede l’assegnazione della casa familiare, è trascrivibile, come previsto dall’ art. 337-sexies c.c.
In particolare, nel caso di assegnazione della casa familiare, che non comporta il trasferimento di diritti reali su immobili, ma solo un diritto personale di godimento, la certificazione dell’autografia delle firme da parte degli avvocati prevista dall’ art. 5 comma 2 d.l. n. 132/2014 e soprattutto l’espressa equiparazione dell’accordo di negoziazione assistita ai procedimenti giudiziali prevista dall’ art. 6 comma 3 d.l. n. 132/2014, consente di trascrivere l’accordo di negoziazione assistita ai fini ed agli effetti della assegnazione della casa familiare senza necessità di alcun altro adempimento, e in particolare senza necessità di autentica notarile.

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