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L’amministrazione di sostegno «assorbe» sempre le procura precedente?

Succede frequentemente che per avere un aiuto nello svolgimento di certe attività una persona rilasci una o più procure a favore di un conoscente di sua fiducia.
Il procuratore potrà agire in nome e per conto di colui che ha rilasciato la procura per compiere un singolo atto, nel caso si tratti di procura speciale, o una serie di atti, nel caso di procura generale.

Se, però, successivamente, venisse nominato un amministratore di sostegno proprio a favore di colui che ha rilasciato la procura, che fine farebbe la stessa procura?
Verrebbe a cadere, in tutto o in parte, o rimarrebbe valida?

In questo articolo vediamo cosa prevede la legge, e cosa dicono i giudici, in questi casi.

“Io sono solo un rappresentante di ciò che è superiore a me.” – “William Shakespeare – Amleto

Decreto di nomina dell'ads vs procura

Al momento della nomina di un amministratore di sostegno, il giudice tutelare affida a quest’ultimo un preciso incarico nell’interesse del beneficiario.
L’atto con il quale il giudice nomina l’ads è il decreto, all’interno del quale vengono indicate una serie di attività giuridiche che potrà compiere l’ads stesso. Allo stesso tempo, però, al di fuori di questo “perimetro”, potrebbero esservi altre attività non indicate nel decreto: per queste ultime la persona amministrata mantiene la propria capacità di agire individualmente.

 

E la procura rilasciata in precedenza?

Per certi versi il decreto del giudice tutelare ha una funzione analoga a quella della procura, ossia quella di conferire ad un soggetto (l’ads) il potere di agire per l’interesse del beneficiario.

Nel caso di procura rilasciata prima della nomina dell’ads, ci potrebbe essere quindi una situazione di “conflitto”  tra procura e decreto di nomina.
In questi casi, la Cassazione (ordinanza n. 16052 del 10 giugno 2024) ha stabilito che la procura rilasciata da una persona poi sottoposta ad amministrazione di sostegno si estingue se gli atti che il procuratore è abilitato a compiere rientrano tra quelli per i quali, nel decreto che apre l’amministrazione di sostegno, la persona amministrata è dichiarata priva della capacità di agire.

In sostanza, il provvedimento dice questo:

  • la nomina dell’amministratore di sostegno non annulla automaticamente la procura volontaria fatta prima. La procura viene meno solo per le attività che, con il decreto di nomina, vengono attribuite all’amministratore di sostegno;
  • per tutto il resto, la procura continua a valere.

Al di fuori di ogni automatismo, si tratta, quindi, in sostanza, di verificare caso per caso il contenuto del decreto di nomina (e di eventuali sue integrazioni successive) confrontandolo con quello già oggetto di procura.
Solo nei limiti in cui i due ambiti (quello della procura e quello del decreto di nomina) si sovrappongano, totalmente o parzialmente, si verificherà la perdita di efficacia della procura.
Nessuna procura volontaria riguardante determinati atti può continuare ad avere effetto nel momento in cui si limita la capacità di agire del soggetto che l’ha rilasciata proprio relativamente agli stessi atti.

La procura sanitaria, un fake molto diffuso

Con la procura si può delegare il compimento di tutti gli atti, vero o falso?
Per rispondere a questa domanda, bisogna sapere che esistono una serie di atti, chiamati atti personalissimi, che, come è facile intuire non sono delegabili.

Uno di questi atti è quello relativo al consenso informato (o, meglio, al diritto all’autodeterminazione circa l’accettazione o meno di un determinato trattamento sanitario).
Il consenso informato, in medicina, è l’accettazione che il paziente esprime a un trattamento sanitario, in maniera libera, e non mediata dai familiari, dopo essere stato informato sulle modalità di esecuzione, i benefici, gli effetti collaterali e i rischi ragionevolmente prevedibili, l’esistenza di valide alternative terapeutiche.
In quanto atto personalissimo, non è delegabile. La possibilità di rilasciare una procura sanitaria, – come si legge su molti siti -, è un fake!
Il procuratore non può sostituirsi al rappresentato per esprimere il consenso informato.

In questi casi, la procura non è più sufficiente ma bisogna invece ricorrere all’amministrazione di sostegno. Sarà, infatti, il giudice tutelare ad attribuire all’ads nel decreto di nomina proprio il potere alla prestazione del consenso informato, che diversamente non sarebbe delegabile.

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