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Fondo patrimoniale efficace contro i debiti professionali e d’impresa

In caso di debiti professionali, è sicuro proteggere il proprio patrimonio con il fondo patrimoniale?
Non è efficace, direbbero in tanti, è preferibile pensare a strumenti più raffinati, meglio se poi se hanno nomi inglesi (ndr: vd. trust).
Macché, il tanto bistrattato fondo patrimoniale torna più che mai ancora in auge grazie ad una recente pronuncia della Cassazione, n. 2904 dell’8 febbraio 2021, nonostante in passato vi siano state posizioni contrarie di cui abbiamo dato in nostri precedenti articoli.

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La natura dei debiti e il fondo patrimoniale

Al di là di altri aspetti più o meno operativi (ad es., quali beni possono essere conferiti nel fondo patrimoniale? da chi possono essere conferiti?), il punto fondamentale in tema di fondo patrimoniale e protezione del patrimonio, riguarda la natura delle obbligazioni che sono state assunte.
A tal proposito la Cassazione afferma che
le obbligazioni assunte nell’esercizio dell’attività d’impresa o professionale, hanno uno scopo normalmente estraneo ai bisogni della famiglia e, pertanto, la finalità di sopperire ai bisogni della famiglia non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa.
Si tratta, quella della Cassazione, di una posizione dai risvolti sostanziali decisamente rilevanti. Dalle indicazioni fornite dalla Cassazione, infatti, deriva che i beni che sono stati vincolati in fondo patrimoniale non sono automaticamente pignorabili dal creditore il quale pretenda di affermare l’esistenza di una presunzione secondo cui le fideiussioni prestate in relazione a un’attività imprenditoriale dovrebbero ritenersi rientrare nell’alveo di quelle prestate nell’interesse della famiglia.
Le obbligazioni relative all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale, e quindi i debiti professionali, risultano avere di norma un collegamento diretto ed immediato con le esigenze dell’attività imprenditoriale o professionale, solo indirettamente e mediatamente potendo assolvere (anche) al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

La posizione del creditore e l’onere della prova. A chi spetta?

In tema di fondo patrimoniale e natura dei debiti che sono stati contratti è dunque da escludere qualsiasi tipo di presunzione (in particolare, come si è detto, quella secondo cui vi sia un collegamento automatico tra denti assunti per ragioni professionali o d’impresa e soddisfazione dei bisogni della famiglia).
La prova dei presupposti di impignorabilità di cui all’articolo 170 c.c., e in particolare (oltre alla regolare costituzione del fondo anche) il fatto che il debito sia stato contratto per copie estranei alla famiglia spetta al debitore che voglia così invocare la garanzia data dal fondo.
Tuttavia, per contrastare tale posizione, dall’altra parte spetterà invece al creditore dimostrare, nel caso specifico, la pignorabilità dei beni vincolati in fondo patrimoniale, ossia il fatto che il debito è stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia.

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