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Da Caravaggio al Codice Civile: il caso Sgarbi e l’amministrazione di sostegno

È cronaca di questi giorni la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno a favore di Vittorio Sgarbi.

La notizia, come è ovvio, fa particolarmente scalpore e si trova su tutti i principali quotidiani e siti, avendo come protagonista un personaggio molto noto e conosciuto.

Tralasciando i risvolti familiari e le curiosità, che trovano già ampio spazio su altri siti, la vicenda è, però, l’occasione per affrontare alcuni aspetti dell’amministrazione di sostegno, spesso poco conosciuti.

 

“Una società è umana se sa prendersi cura dei più fragili.” – Papa Francesco

L'ads curiosa negli affari altrui con il permesso della legge!

Come spesso accade, quando le vicende giudiziarie riguardano personaggi famosi, è facile leggere interpretazioni e pareri di ogni tipo!
Così, nel caso di Sgarbi, tutti contro la figlia che avrebbe proposto il ricorso per poter gestire il patrimonio milionario del padre (ndr: le questioni economiche sono sempre (!) quelle che fanno più scalpore). Poco importa, invece, se la stessa vorrebbe assicurare al padre un’adeguata assistenza…

Ad ogni modo, quello che bisogna tenere in considerazione quando viene nominato un amministratore di sostegno è che tutta la vicenda viene affidata ad un giudice, che, tra i vari compiti, ha quello di monitorare costantemente la situazione e le condizioni del beneficiario e, quindi, di conseguenza anche l’operato dell’ads.

Quando il giudice tutelare affida all’amministratore di sostegno uno specifico incarico e determinati poteri, – tra cui quelli della gestione degli aspetti personali e patrimoniali della persona fragile -, non conferisce all’ads una delega in bianco, ma piuttosto un incarico bene definito e vincolante, anche soprattutto a tutela del beneficiario.

E se Sgarbi non fosse d'accordo ad avere un ads?

La domanda è mal posta!
Come riportano tutti i giornali, infatti, Sgarbi non è proprio d’accordo ad un ads a suo favore e ha già fatto sapere che si opporrà alla nomina!

E allora che si fa?
È qui che entra in gioco una delle questioni più importanti in tema di amministrazione di sostegno: che valore ha il parere della persona da tutelare? o, detto in altro modo, è possibile nominare un ads nonostante la contrarietà della persona da tutelare?
Spoiler, la risposta è “sì, però…”
Cerchiamo di capire il perchè.

All’interno del procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno, un passaggio fondamentale è costituito dall’audizione del beneficiario: il giudice, cioè, deve sentire personalmente la persona, valutarne le condizioni e la situazione generale e, sulla base di tali valutazioni, nominare o meno un ads.

Così, nel caso in cui l’interessato sia persona pienamente lucida, si opponga alla nomina dell’amministratore (ndr: opporsi significa autodeterminarsi), e la sua protezione sia già di fatto assicurata in via spontanea dai familiari, il giudice non potrà nominare un ads, perché significherebbe e imporre misure restrittive alla libera determinazione della persona.
Oltre all’eventuale opposizione del beneficiario, soprattutto laddove la disabilità si palesi solo di tipo fisico, il giudice per poter nominare un ads dovrà considerare anche il ricorso a possibili strumenti alternativi.

Diversamente, qualora l’opposizione della persona risultasse non del tutto consapevole, ma piuttosto generica e “di principio”, e vi fosse un quadro generale di supporto e tutela della persona inadeguati, il giudice tutelare potrebbe nominare un ads nonostante il dissenso del beneficiario.

Quindi, per la nomina di un ads la volontà del beneficiario non è una condizione necessaria, ma dovrà comunque essere tenuta in considerazione dal giudice nella definizione dei poteri che verranno conferiti all’amministratore.

 

 

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