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Accordi prematrimoniali, finalmente la “svolta”! Ma solo sui giornali…

Accordi prematrimoniali, in inglese prenup (abbreviazione di prenuptial agreement), cioè quegli accordi con il quale i futuri coniugi definiscono, prima del matrimonio, cosa succederà alle loro proprietà, ai loro debiti e a tutto il resto in caso di divorzio, separazione o decesso.
Quindi, se “la coppia scoppia”, essendo già stato tutto deciso prima, grazie agli accordi matrimoniali i coniugi, ormai ex, possono evitare ulteriori litigi, cause giudiziarie e relativi costi.

Recentemente, la Cassazione è tornata sull’argomento, riconoscendo la validità di un accordo, stipulato tra due coniugi in costanza di matrimonio (ndr: e, dunque, “tecnicamente”, non esattamente prima del matrimonio) con il quale gli stessi stabilivano preventivamente che in caso di separazione il marito sarebbe divenuto debitore di una determinata somma di denaro nei confronti della moglie, la quale a sua volta avrebbe rinunciato alla proprietà di alcuni beni mobili.

Da qui, un fiorire di clickbait con titoloni che inneggiano alla “svolta in Italia per gli accordi prematrimoniali“, “la Cassazione ammette gli accordi prematrimoniali” e via di questo passo.
La situazione, però, è un po’ differente.

“Un prenup è una delle prime prove che un matrimonio deve superare: se non lo accetti, allora non credi nell’amore eterno.” – Donald Trump (che di prenup ne ha firmati diversi…)

Accordi prematrimoniali, presupposti e limiti

Nei Paesi di tradizione anglosassone, seppur con differenze da Paese a Paese, gli accordi prematrimoniali sono ampiamente diffusi ed utilizzati ed esistono diversi siti web che forniscono consulenze per la stesura di tali accordi.
Così, ad esempio, il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, ha stipulato con la moglie un prenup che, tra gli altri aspetti di natura economica, prevede anche 100 minuti di tempo libero garantito e una serata solo per due a settimana, durante la quale è vietato usare i social media.
O ancora, Donald Trump aveva sottoscritto con la seconda moglie un accordo che attribuiva a quest’ultima “solo” 1 milione di dollari se il matrimonio fosse finito prima di cinque anni, più 1 milione per comprare una casa (p.s.: il loro matrimonio durò 6 anni…).

Nei Paesi europei in cui vige il civil law, invece, gli accordi prematrimoniali non sono ammessi, ma sono invece possibili accordi che regolamentino il regime patrimoniale tra coniugi e poco altro, sempre però nel rispetto dei limiti posti dalla legge e dei diritti-doveri indisponibili e inderogabili.
In altre parole, attraverso il divieto agli accordi prematrimoniali si vuole evitare che i coniugi possano derogare agli obblighi e doveri nascenti dal matrimonio mediante accordo stipulato tra loro.

Accordi prematrimoniali e la (non) svolta della Cassazione

Sulla base della legge italiana, il limite per la stipula degli accordi patrimoniali è costituito dalla inderogabilità e quindi indisponibilità di certi diritti-doveri dei coniugi.
Così, ad esempio, è inderogabile il dovere da parte di entrambi i coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze e capacità di lavoro personali; o ancora sono nulli (per illiceità della causa) gli accordi tra coniugi relativi all’assegno divorzile, che, avendo natura assistenziale, è indisponibile.

D’altra parte, però, sempre nel rispetto dei diritti indisponibili, i coniugi possono concordare non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l’affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori.

Con la recente ordinanza n. 20415 del 21 luglio 2025, la Cassazione esamina la questione della validità degli accordi prematrimoniali, ma senza enunciare principi di grande novità.
Dal punto di vista giuridico e più tecnico, l’accordo “prematrimoniale” esaminato dalla Cassazione viene qualificabile come un contratto atipico diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela sospensivamente condizionato all’evento della separazione coniugale: la separazione, quindi, non costituisce la causa dell’accordo, ma l’evento dal quale dipende l’efficacia dello stesso.
Dal punto di vista sostanziale, invece, viene ribadita, come già in passato, la possibilità di reciproci riconoscimenti economici tra i coniugi in caso di separazione.

Quello che, invece, è da segnalare è il fatto che ancora una volta la Cassazione sia intervenuta sull’argomento.
Si tratta certamente di una prova del fatto che, anche in considerazione della crisi ormai evidente del modello di famiglia tradizionale, quello degli accordi prematrimoniali è senza dubbio un tema rilevante e sempre più sentito, e sul quale nei prossimi anni ci saranno da immaginare importanti cambiamenti.

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