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NASpI, dimissioni e liquidazione giudiziale

La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), introdotta nel 2015, rappresenta un importante strumento e uno dei principali ammortizzatori sociali a sostegno del reddito per tutti quei lavoratori subordinati che involontariamente hanno perso il proprio lavoro.

A differenza di quello che si potrebbe pensare, però, la NASpI non è un sussidio di natura assistenziale, ma è una vera e propria prestazione assicurativa legata ai contributi versati durante il rapporto di lavoro.

Nel caso in cui la società per cui si lavora venisse posta in liquidazione giudiziale quali sarebbero le conseguenze sulla NASpI?
Il lavoratore avrebbe diritto a percepire questa indennità oppure no?

“La disoccupazione è la prova più evidente di un sistema economico che non riesce a distribuire le opportunità.” – John Kenneth Galbraith

NASpI e liquidazione giudiziale, un binomio possibile

La NASpI è un’indennità che viene erogata dall’INPS, su domanda dell’interessato, a favore dei lavoratori dipendenti che perdono involontariamente l’occupazione. Viene erogata mensilmente, – per un periodo variabile dipendente dai contributi versati dal richiedente, ma in ogni caso al massimo per 24 mesi -, o, in determinate situazione, in unica soluzione.

Negli ultimi anni capita frequentemente, purtroppo, che la società per cui si lavora entri in crisi, diventi insolvente e venga per questo dichiarata la procedura di liquidazione giudiziale (ndr: nuovo strumento che sostituisce il fallimento). In tal caso il lavoratore può accedere alla NASpI?

Con l’apertura della liquidazione giudiziale gli amministratori della società decadono e, al loro posto, viene nominato un curatore. Dal punto di vista dei rapporti di lavoro, la liquidazione, però, costituisce, a tutti gli effetti, causa di licenziamento: i rapporti di lavoro vengono sospesi ed il curatore del fallimento potrà decidere se subentrarvi, continuando così l’attività aziendale, o meno.

In attesa della decisione e dichiarazione del curatore, il lavoratore può comunque presentare le proprie dimissioni che, nel caso specifico, si intendono rassegnate per giusta causa e ha quindi diritto a percepire la NASpI.

Il curatore potrà comunicare il proprio recesso dal rapporto di lavoro, entro e non oltre il termine di quattro mesi dall’apertura della liquidazione giudiziale. Trascorso questo termine senza alcuna dichiarazione, il rapporto di lavoro si risolverebbe comunque di diritto (con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione).
In entrambi i casi, per effetto del recesso da parte del curatore o per la risoluzione di diritto del rapporto, il lavoratore perderebbe il lavoro ma avrebbe comunque diritto alla NASpI.

La domanda di NASpI durante la procedura di liquidazione giudiziale

Pur essendo un a tutti gli effetti un importante sussidio a sostegno del reddito dei lavoratori, la NASpI non viene concessa automaticamente ma è necessario presentare un’apposita domanda.

Nell’ambito della procedura di liquidazione giudiziale la domanda di Naspi deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il termine decorre rispettivamente:
• dalla data di rassegnazione delle dimissioni;
• dalla data in cui la comunicazione di recesso del curatore è pervenuta a conoscenza del lavoratore;
• dalla data in cui il rapporto di lavoro si intende risolto di diritto (cioè decorsi quattro mesi dall’apertura della liquidazione giudiziale).

Per quanto riguarda la decorrenza della NASpI, il riferimento è al termine di 8 giorni.
In particolare, la Naspi decorre:

  • dall’ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
  • dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la medesima sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno.

Per un ulteriore approfondimento sui rapporti tra NASpI e liquidazione giudiziale nonché sulle istruzioni amministrative in materia di accesso a questa indennità di disoccupazione, segnalo la circolare INPS n. 21 del 10 febbraio 2023.

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