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(Terzo) Correttivo al Codice della Crisi d’Impresa e novità per l’IVA

Se ne parlava ormai da tempo e finalmente è entrato in vigore il 28 settembre scorso il Terzo Decreto correttivo al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza che ha l’obiettivo di risolvere alcune questioni interpretative sorte nei primi periodi di applicazione del Codice stesso oltre che correggerne alcuni errori.

In particolare, il Correttivo prevede ed introduce una serie di modifiche con l’obiettivo di migliorare la disciplina della crisi d’impresa e dell’insolvenza oltre che l’efficacia degli strumenti già previsti, garantendo così una maggiore tutela alle imprese in difficoltà.
Ad eccezione delle norme in materia di transazione fiscale, le modifiche apportate dal Terzo Correttivo sono immediatamente applicabili anche ai procedimenti e istituti pendenti al momento della sua entrata in vigore.

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Le principali novità introdotte dal Terzo Correttivo

Il provvedimento, frutto di un’attenta analisi delle criticità emerse durante la prima fase applicativa del Codice, introduce importanti novità, tra cui:

  • Stralcio dei debiti fiscali e previdenziali: per agevolare le imprese in difficoltà, il decreto prevede nuove modalità di riduzione dei debiti fiscali e previdenziali, favorendo una maggiore sostenibilità nei piani di risanamento;
  • Prededucibilità dei crediti professionali: i crediti dei professionisti che assistono nelle procedure le imprese in crisi, attraverso una precisa estensione del criterio di prededucibilità dei loro crediti, avranno priorità rispetto ad altri creditori. Tale prededucibilità riguarderà, in particolare, non solo i crediti maturati dall’Organismo di Composizione della Crisi, ma anche da soggetti diversi per le prestazioni rese nell’esercizio delle funzione attribuite al medesimo organismo;
  • Procedure di sovraindebitamento: sono previsti interventi significativi per rendere le procedure di sovraindebitamento più accessibili e funzionali, in modo da facilitare la ristrutturazione del debito per le piccole e medie imprese e i privati;
  • Possibilità di ridurre e dilazionare il pagamento dell’iva: nell’ambito degli accordi di composizione negoziata della crisi, il nuovo articolo 23, comma 2-bis del Codice introduce la possibilità di stipulare accordi con le agenzie fiscali per la riduzione e dilazione di pagamento dei debiti fiscali, inclusi quelli relativi all’IVA. A tal proposito, si ricorda che una prima interpretazione (poi riconosciuta errata) riteneva che l’IVA rientrasse tra le “risorse proprie dell’Unione Europea”, e quindi non essendone consentito lo stralcio, doveva essere esclusa dall’accordo di composizione negoziata della crisi.
    Come ha chiarito la relazione illustrativa, tuttavia, l’Iva ad eccezione della percentuale dello 0,3% stabilita dal Consiglio dell’Unione Europa, non è una risorsa propria dell’Unione Europea e, dunque, il relativo pagamento in misura ridotta o dilazionata può costituire oggetto dei piani di composizione negoziata della crisi.

Si tratta, come si è detto, di modifiche e novità per migliorare l’efficacia della normativa e rispondere alle criticità riscontrate nella prima fase applicativa.

Il Terzo Correttivo e la composizione negoziata della crisi

Tra le modifiche previste dal Correttivo, molte riguardano la composizione negoziata della crisi, il cui ruolo viene rafforzato come strumento finalizzato a prevenire l’insolvenza e di risoluzione delle crisi.

Una delle novità introdotte nel Codice della Crisi, si trova subito all’art. 16 e riguarda le banche e gli intermediari finanziari.
La norma chiarisce, infatti, che la richiesta di composizione negoziata, alla quale ora può accedere anche l’imprenditore in stato di insolvenza, non costituisce di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse all’imprenditore né ragione di una diversa classificazione del credito. Un’eventuale sospensione o revoca delle linee di credito determinate dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale oltre che comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell’impresa, dovrà essere debitamente motivata.

Sempre sulla questione, l’art. 18 precisa che, in caso di richiesta e conferma di misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti le misure sono state confermate non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell’accesso alla composizione negoziata salvo che non dimostrino che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale.

Ancora, per quanto riguarda gli atti funzionali rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, su richiesta dell’imprenditore il tribunale può autorizzare l’imprenditore stesso, ai fini del riconoscimento della prededuzione, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, oppure autorizzare l’accordo con la banca e l’intermediario finanziario alla riattivazione di linee di credito sospese.
L’attuazione del provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale potrà inoltre avvenire anche successivamente alla chiusura della composizione negoziata se previsto dallo stesso tribunale o se indicato nella relazione finale dell’esperto.
In ogni caso, la prededucibilità di tali crediti opera, qualunque sia l’esito della composizione negoziata, nell’ambito delle procedure esecutive o concorsuali e permane quando si susseguono più procedure (art. 22).

Infine, come si è già anticipato, è stata introdotta la possibilità della transazione fiscale anche nell’ambito della composizione negoziata della crisi, purché non riguardi tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea (art. 23).

 

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