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Spese legali liquidate in sentenza, iva e ritenuta d’acconto

ARTICOLO AGGIORNATO IL 19.9.2025

Prima di affrontare una causa giudiziaria, una delle valutazioni che è opportuno fare, – ma che spesso viene tralasciata, “tanto, abbiamo ragione noi!” -, è quella relativa agli aspetti fiscali legati al pagamento delle somme, in particolare le spese legali, che possono essere liquidate dal giudice in sentenza.

Qual è la disciplina che si applica alle spese legali che vengono addebitate alla parte soccombente nel processo?
e, inoltre, come devono essere trattate l’iva e la ritenuta d’acconto sui compensi spettanti al legale della parte vittoriosa in giudizio?

“Se c’è una cosa che i tribunali sanno fare bene, è far spendere soldi alla gente.” – John Grisham.

Spese legali a carico della parte soccombente e imposta sul valore aggiunto

Il codice di procedura civile prevede due differenti modalità di liquidazione delle spese legali a carico della parte soccombente.
Quest’ultima, infatti, può essere condannata:

  • a rimborsare la controparte delle spese sostenute per la causa (art. 91 cpc), oppure
  • a pagare direttamente il legale della controparte (art. 93 cpc) (ndr: che dunque riceverà il proprio compenso dalla parte avversaria e non dal proprio cliente). Si tratta del procedimento chiamato anche “distrazione delle spese”.

Esaminiamo separatamente le due ipotesi.

Nel primo caso, il legale emetterà la fattura per i propri compensi direttamente nei confronti del cliente che ha assistito, il quale provvederà poi al pagamento (per essere successivamente rimborsato dalla controparte, senza dover emettere alcuna fattura “per rimborso spese” nei confronti di quest’ultima).
La parte soccombente dovrà invece registrare contabilmente le spese rimborsate, documentando l’operazione con il dispositivo della sentenza.
In questa prima ipotesi, l’iva dovrà essere rimborsata solo nel caso in cui essa rappresenti un costo per la parte vittoriosa (ad es., quando questi sia un privato o se, pur soggetto passivo dell’imposta, non possa portare l’iva assolta in detrazione).

Anche nel caso di distrazione delle spese previsto dall’art. 93 cpc, in cui è la parte condannata in giudizio a pagare (direttamente) l’avvocato avversario, il riferimento da tenere in considerazione circa la disciplina applicabile all’iva è sempre la possibilità di detrazione dell’iva della parte vittoriosa. Infatti, la parte soccombente in giudizio dovrà corrispondere al legale, oltre all’onorario, anche la relativa iva ogni qualvolta la parte vittoriosa non sia autorizzata a portare in detrazione tale imposta ed essa, di conseguenza, rappresenti una componente di costo del processo (Cass. n. 3544/1982).

Nel caso, invece, in cui la parte vittoriosa possa detrarre l’iva, il legale avrà diritto di richiedere il pagamento dell’onorario alla parte soccombente, mentre il pagamento dell’iva sarà a carico del suo cliente.
Anche in questa seconda ipotesi, l’avvocato dovrà emettere la fattura intestandola al proprio cliente, con l’indicazione che il pagamento è stato però effettuato dalla parte del soccombente in giudizio “stante il provvedimento di distrazione delle spese ex art. 93 cpc disposto dal Giudice”.

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Quello delle spese legali liquidate in sentenza è un argomento particolarmente rilevante nell’ambito di ogni causa giudiziaria, non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per tutti coloro che affrontano un giudizio.
La corretta gestione anche di questi aspetti, infatti è importante non solo dal punto di vista del giudizio in sé, ma anche per le questioni fiscali che ne conseguono.

In questo ebook vengono affrontate le principali questioni relative al trattamento delle spese legali liquidate dal giudice a conclusione di un procedimento giudiziario, troverete una dettagliata trattazione sulla questione del pagamento dell’iva in sede di liquidazione delle spese legali oltre ad una rassegna di giurisprudenza aggiornata.

 

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