Skip to content

Spese legali liquidate in sentenza, iva e ritenuta d’acconto – Ebook

Prima di affrontare una causa giudiziaria, una delle valutazioni che è opportuno fare, – ma che spesso viene tralasciata, “tanto, abbiamo ragione noi!” -, riguarda gli aspetti fiscali legati al pagamento delle somme che il giudice può porre a carico di una delle parti, in particolare le spese legali liquidate in sentenza.

Si tratta di un tema meno “appariscente” rispetto al merito della controversia, ma fondamentale per evitare errori e fraintendimenti in fase di liquidazione e pagamento.

In questo articolo analizzo cosa accade quando il giudice condanna una parte al pagamento delle spese legali, soffermandomi sul trattamento di IVA e ritenuta d’acconto, e offrendo alcuni esempi pratici utili a comprendere le diverse ipotesi.

“Se c’è una cosa che i tribunali sanno fare bene, è far spendere soldi alla gente.” – John Grisham.

Cosa dice la legge sulle spese legali liquidate dal giudice

Il codice di procedura civile (artt. 91 e 93 c.p.c.) prevede due diverse modalità di condanna alle spese:

  1. Rimborso diretto alla controparte – il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare alla parte vincitrice le spese legali sostenute (art. 91 c.p.c.);
  2. Pagamento diretto all’avvocato della controparte – il giudice dispone la cosiddetta “distrazione delle spese”(art. 93 c.p.c.), ordinando che il compenso sia versato direttamente al legale della parte vittoriosa.

Si tratta di due meccanismi molto diversi, anche sul piano fiscale, soprattutto per quanto riguarda chi deve versare l’IVA e come gestire la ritenuta d’acconto.

Esaminiamo separatamente le due ipotesi.

 

Quando la parte soccombente rimborsa la controparte (art. 91 c.p.c.)

Nel primo caso, l’avvocato emette la propria fattura al cliente che ha assistito in giudizio.
Sarà poi quest’ultimo a farsi rimborsare le spese dalla controparte condannata, sulla base del dispositivo della sentenza.
La parte soccombente non deve emettere o ricevere alcuna fattura nei confronti dell’avvocato avversario: si limita a registrare contabilmente l’importo pagato come spesa di causa.

 

E l’IVA?

L’IVA va rimborsata solo se rappresenta un costo effettivo per la parte vittoriosa.
Ad esempio:

  • se il vincitore è un privato (non soggetto IVA), l’IVA va compresa nel rimborso;
  • se è una società o professionista che può detrarre l’imposta, l’IVA non viene rimborsata, perché non costituisce per lui un costo effettivo.

 

Quando il giudice dispone la “distrazione delle spese” (art. 93 c.p.c.)

Più complessa è la seconda ipotesi.
Qui il giudice stabilisce che la parte soccombente paghi direttamente il legale della controparte, senza passare dal cliente.
È la cosiddetta distrazione delle spese.

In questo caso, il riferimento resta sempre la posizione del cliente vincitore:

  • se la parte vittoriosa non può detrarre l’IVA, allora anche la parte soccombente deve versarla al legale avversario;
  • se invece la parte vittoriosa può detrarre l’IVA, questa rimane a suo carico, e la parte soccombente paga solo l’onorario.

La Cassazione (sent. n. 3544/1982) ha chiarito che l’IVA sulle spese distratte segue la stessa sorte fiscale che avrebbe avuto se il pagamento fosse avvenuto dal cliente.

 

Come si emette la fattura

In ogni caso, la fattura deve essere intestata al cliente dell’avvocato, con l’indicazione che il pagamento è stato effettuato dalla parte soccombente “stante il provvedimento di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.”.
Questo consente di mantenere la corretta tracciabilità fiscale e contabile dell’operazione.

 

💡Esempio pratico

Immaginiamo che il sig. Rossi vinca una causa contro la società Alfa S.r.l.
Il giudice condanna Alfa a pagare 3.000 euro di spese legali, oltre IVA e accessori.

Se Rossi è un privato, Alfa dovrà versare all’avvocato di Rossi anche l’IVA (3.000 + IVA).
Se Rossi, invece, è un professionista o società che detrae l’IVA, la società Alfa verserà al legale solo i 3.000 euro, mentre Rossi resterà tenuto a pagare al proprio avvocato l’imposta.

Questa distinzione, apparentemente tecnica, può cambiare in modo significativo l’importo effettivo da corrispondere, motivo per cui è sempre opportuno chiarirlo fin dall’inizio del rapporto professionale.

 

E la ritenuta d’acconto?

Quando la parte soccombente paga direttamente l’avvocato della controparte (distrazione ex art. 93 c.p.c.), non deve applicare la ritenuta d’acconto, poiché il legale non è un suo prestatore d’opera ma un terzo creditore per effetto della sentenza.
La ritenuta continua invece ad applicarsi nel rapporto ordinario tra cliente e avvocato, come in qualunque prestazione professionale.

Perché è importante conoscere queste regole

Capire chi paga IVA e ritenuta sulle spese legali liquidate in sentenza non è solo una questione tecnica o contabile: significa evitare errori nei pagamenti, nelle detrazioni fiscali e nella rendicontazione.

Spesso, infatti, la fretta di chiudere una controversia porta a trascurare proprio questi aspetti, che possono generare ulteriori contestazioni o sanzioni.

Vuoi approfondire con esempi e modelli?

Ho dedicato un intero ebook di approfondimento a questo tema:
“Spese legali liquidate in sentenza, IVA e ritenuta d’acconto”

Nell’ebook troverai anche:

  • una guida schematica alle diverse ipotesi di liquidazione delle spese;
  • esempi pratici e tabelle riepilogative;
  • una rassegna aggiornata della giurisprudenza più recente;
  • un modello di nota spese con IVA e ritenuta.

👉 L’ebook è disponibile in esclusiva per i sostenitori su Patreon!

Con un piccolo contributo, meno di quanto paghi la tua piattaforma di streaming preferita, puoi accedere a questo e a molti altri contenuti di approfondimento giuridico riservati.

Ti è piaciuto questo articolo? Condividilo!

Leggi le ultime notizie dal Blog

In questo spazio sempre aggiornato condivido notizie di attualità e approfondimenti utili
per dare una risposta alle vostre domande.

CONTATTAMI

Togliti tutti i dubbi e stai in contatto con me

Invia una email all’indirizzo ma***@***************ri.it o compila il form per richiedere uno dei miei servizi.
Iscriviti alla newsletter per ricevere le ultime novità o altre notizie che potrebbero interessarti.
Potrai cancellare la tua iscrizione in ogni momento inviandomi una mail.