Spese legali liquidate in sentenza, iva e ritenuta d’acconto
Prima di affrontare una causa giudiziaria...
Prima di affrontare una causa giudiziaria, una delle valutazioni che è opportuno fare, – ma che spesso viene tralasciata, “tanto, abbiamo ragione noi!” -, è quella relativa agli aspetti fiscali legati al pagamento delle somme, in particolare le spese legali, che possono essere liquidate dal giudice in sentenza.
Qual è la disciplina che si applica alle spese legali che vengono addebitate alla parte soccombente nel processo?
e, inoltre, come devono essere trattate l’iva e la ritenuta d’acconto sui compensi spettanti al legale della parte vittoriosa in giudizio?
Il codice di procedura civile prevede due differenti modalità di liquidazione delle spese legali a carico della parte soccombente.
Quest’ultima, infatti, può essere condannata:
Esaminiamo separatamente le due ipotesi.
Nel primo caso, il legale emetterà la fattura per i propri compensi direttamente nei confronti del cliente che ha assistito, il quale provvederà poi al pagamento (per essere successivamente rimborsato dalla controparte, senza dover emettere alcuna fattura “per rimborso spese” nei confronti di quest’ultima).
La parte soccombente dovrà invece registrare contabilmente le spese rimborsate, documentando l’operazione con il dispositivo della sentenza.
In questa prima ipotesi, l’iva dovrà essere rimborsata solo nel caso in cui essa rappresenti un costo per la parte vittoriosa (ad es., quando questi sia un privato o se, pur soggetto passivo dell’imposta, non possa portare l’Iva assolta in detrazione).
Anche nel caso di distrazione delle spese previsto dall’art. 93 cpc, in cui è la parte condannata in giudizio a pagare (direttamente) l’avvocato avversario, il riferimento da tenere in considerazione circa la disciplina applicabile all’iva è sempre la possibilità di detrazione dell’iva della parte vittoriosa. Infatti,la parte soccombente in giudizio dovrà corrispondere al legale, oltre all’onorario, anche la relativa iva ogni qualvolta la parte vittoriosa non sia autorizzata a portare in detrazione tale imposta ed essa, di conseguenza, rappresenti una componente di costo del processo (Cass n. 3544/1982).
Sia in questo caso che nel precedente, la parte soccombente non potrà portare in detrazione l’Iva pagata al legale della parte vittoriosa.
Nel caso, invece, in cui la parte vittoriosa possa detrarre l’iva, il legale avrà diritto di richiedere il pagamento dell’onorario alla parte soccombente, mentre il pagamento dell’iva sarà a carico del suo cliente.
Anche in questa seconda ipotesi, l’avvocato dovrà emettere la fattura intestandola al proprio cliente, con l’indicazione che il pagamento è stato però effettuato dalla parte del soccombente in giudizio “stante il provvedimento di distrazione delle spese ex art. 93 cpc disposto dal Giudice”.
Con riferimento al trattamento fiscale della ritenuta d’acconto nel caso sia stata disposta la distrazione delle spese ex art. 93 cpc, così come stabilito dalla Circolare n. 203/E del 6 dicembre 1994 del Ministero delle Finanze, la parte soccombente riveste la qualità di sostituto d’imposta e pertanto sarà tenuto ad operare la ritenuta d’acconto.
Infatti, in presenza di sentenze di condanna al pagamento di somme di danaro determinate nel loro ammontare, non venga meno l’obbligo per il sostituto d’imposta di operare le ritenute di legge, derivante, nella fattispecie, dal combinato disposto degli articoli 6, comma 2, del TUIR e 25 del DPR 29 settembre 1973, n. 600.
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