L’invincibile (?!?) scudo delle misure protettive nella crisi di impresa
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Il trasferimento di un complesso aziendale, oltre a rispondere a precise scelte strategiche, determina anche conseguenze di natura fiscale e tributaria.
In alcuni precedenti articoli abbiamo evidenziato il fatto che con la cessione di un’azienda si trasferiscono un complesso di beni e di rapporti giuridici attivi e passivi dal dal venditore cedente al cessionario acquirente. Con riferimento specifico ai debiti, inoltre, per effetto di tale passaggio, si viene a creare un accollo cumulativo ex lege dei debiti aziendali da parte del cessionario.
Come abbiamo anticipato, quando si trasferisce un’azienda (o un ramo di azienda) si verifica il passaggio di beni e di componenti sia di valore positivo che negativo. In termini meramente matematici, la base imponibile sulla quale calcolare l’imposta di registro dovrebbe essere data dalla differenza tra attivo e passivo aziendale.
Dal punto di vista della disciplina fiscale e, in particolare, da quanto stabilito dal DPR 131/1986, art. 51, IV co., invece la base imponibile viene determinata con riferimento al valore dichiarato dalle parti dei beni che compongono l’azienda, compreso l’avviamento, mentre
le passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie potranno essere detratte solo nella specifica ipotesi in cui l’Ufficio finanziario disattenda detto valore e proceda ad autonoma valutazione.
In altre parole, stando alla lettera della legge, le passività rilevano, e dunque, di essere si deve tenere conto nella determinazione della base imponibile, solo qualora sia stato disposto un accertamento. Questa posizione è stata ribadita anche dalla Cassazione che in più occasioni (sentenza n. 22223/2011, 23873/2015 e 22099/2016) ha ribadito che non si debbono detrarre dal prezzo indicato nel contratto le eventuali passività trasferite unitamente al cespite.
Diversa è la posizione della dottrina e di parte della giurisprudenza che affermano invece che nell’ambito della vicenda circolatoria dell’azienda i debiti trasferiti concorrono a determinare in negativo il valore dell’oggetto della cessione, fermo restando il potere di rettifica da parte degli uffici ai sensi degli articoli 51, IV co. e 52, II co., DPR 11/9186.
In tal senso si è recentemente espressa la sentenza n. 417 del 19 luglio 2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Modena, ed analoghe argomentazioni possono essere tratte anche dalla sentenza della Cassazione n. 979/2018. Quest’ultima, con riferimento alla determinazione del valore venale dell’azienda trasferita ai fini dell’imposta di registro, ha infatti stabilito che l’avviamento — in quanto qualità aziendale intrinseca richiamata dall’art. 51, IV co., DPR 131/1986 — rileva e concorre nella determinazione della base imponibile dell’imposta di registro anche se negativo.
Per un ulteriore approfondimento sull’argomento segnaliamo anche lo studio n. 99-2017/T del 26.10.2017 del Consiglio Nazionale del Notariato.
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