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Ads, per l’AIGA è tempo di aggiornare le norme.

L’AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) ha presentato alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati la propria proposta di legge per introdurre alcune sostanziali modifiche alla disciplina dell’amministrazione di sostegno.

Sono passati ormai più di vent’anni dall’entrata in vigore della legge n. 6/2024 che ha introdotto nel nostro ordinamento la figura dell’ads diventata, nei fatti, il principale strumento a protezione delle persone fragili.
L’enorme diffusione della misura, – a discapito della tutela e curatela, ormai considerate aventi un ruolo marginale e residuale -, se, da un lato ha evidenziato le potenzialità dello strumento, dall’altro ha messo in luce alcune criticità dello stesso, questioni ancora non affrontate a livello normativo ma spesso risolte in via interpretativa dai singoli giudici.
Ciò ha portato, come è ovvio, a pronunce contraddittorie, a prassi molto differenti da tribunale a tribunale, con il risultato di creare confusione e togliere efficacia ad una misura invece così importante nella protezione delle persone fragili.

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Le modifiche proposte dall'AIGA alle norme sull'ads

L’aumento delle procedure di amministrazione di sostegno ha richiesto nel tempo, e tuttora richiede, un numero sempre crescente di soggetti disponibili ad assumere l’incarico.
L’art. 408 c.c. prevede che nella scelta del soggetto a cui affidare l’incarico il giudice tutelare deve preferire, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Tuttavia, il giudice tutelare, quando ne ravvisa l’opportunità, può chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea.

Nella realtà dei fatti quest’ultima opzione, ossia la nomina di un soggetto estraneo alla famiglia, – nella maggior parte dei casi un professionista iscritta ad un albo -, è diventata la scelta più utilizzata, poiché non sempre è facile individuare parenti del beneficiario disponibili ad assumere l’incarico, sia per la  complessità dello stesso che per le responsabilità che ne derivano.

È da queste premesse che prende il progetto di riforma dell’ads promosso dall’AIGA, che ha come obiettivo, tra gli altri, quello del riconoscimento della natura non volontaristica, ma piuttosto professionale, dell’attività svolta dall’amministratore di sostegno nei casi in cui l’incarico venga affidato ad un professionista.

L'ads come ausiliario del Giudice Tutelare

Il progetto di legge predisposto dall’AIGA prevede l’inserimento dei professionisti iscritti negli albi come amministratori di sostegno tra gli ausiliari del giudice.

Nel caso in cui, come è frequente, la nomina dell’ads ricada su figure esterne all’ambito familiare o istituzionale, scegliendole in appositi elenchi di professionisti in materie giuridiche o economiche, secondo l’AIGA, l’istituto dovrebbe perdere la propria natura socio-assistenziale e di mera gratuità e, da qui, la necessità di una remunerazione equa e dignitosa per il lavoro svolto.
Al professionista incaricato dovrebbe quindi essere liquidata un vero e proprio compenso e non un’indennità, anche mediante applicazione delle regole sul patrocinio a spese dello Stato, in presenza dei necessari requisiti di legge in capo beneficiario.

L’importo del compenso dovrebbe essere determinato in base alla complessità delle attività di gestione, sulla base di un sistema tariffario basato sul patrimonio mobiliare disponibile o investito al momento della liquidazione dell’indennità e suddiviso a scaglioni: si va da un compenso determinato discrezionalmente dal Giudice per patrimoni inferiori a 5.000 euro, fino all’importo calcolato in una percentuale dall’1 all’1,5% per patrimoni di valore superiore ad 1.000.000 di euro.

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