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TFR e Fondo di Garanzia Inps, requisiti per il pagamento

Come fare quando l’azienda non è grado di pagare il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) e le retribuzioni mensili e quali sono le condizioni per poter richiedere ed attivare l’intervento del Fondo di Garanzia Inps?

Alla cessazione del rapporto di lavoro, ogni lavoratore ha diritto a ricevere il pagamento del proprio TFR. Possono, però, verificarsi situazioni in cui ciò non avvenga e sia necessario attivare determinati meccanismi previsti dalla legge proprio a tutela del lavoro.

“La retribuzione non è solo un compenso, ma il riconoscimento del valore del lavoro svolto.”

TFR e Fondo di Garanzia

Nel corso della propria vita lavorativa, ogni lavoratore dipendente matura, anno dopo anno, una quota di quella che sarà la propria liquidazione, ossia il TFR, che gli verrà corrisposta al momento della cessazione del rapporto di lavoro subordinato.
Lo prevede l’art. 2120 del codice civile che stabilisce anche le modalità di calcolo del TFR.
Il pagamento del TFR è un diritto per ogni lavoratore, trattandosi di un credito che si matura nel corso del rapporto lavorativo.
In quanto credito, salvo che siano previsti espliciti divieti legali, il trattamento di fine rapporto può essere liberamente ceduto, ma di questo aspetto ne parlerò in un’altra occasione.

Alla cessazione del rapporto di lavoro può succedere, però, che il datore di lavoro non provveda al pagamento di tale somma.
Come può tutelarsi, allora, il lavoratore?
In questi casi, se le richieste bonarie di pagamento non hanno sortito alcun effetto, è possibile richiedere un’ingiunzione di pagamento da parte del giudice e, successivamente, avviare una procedura esecutiva.
Questa procedura, pur essendo relativamente veloce, comporta però che il lavoratore anticipi le spese legali della procedura e presuppone che il datore di lavoro non sia incapiente, ossia che abbia dei beni da poter aggredire. Diversamente, il tentativo di ottenere il pagamento del TFR risulterebbe vano, salvo però costituire il presupposto necessario per poter richiedere l’intervento, cioè il pagamento, da parte del Fondo di Garanzia costituito presso l’INPS.

L'intervento del Fondo di Garanzia Inps

Innanzitutto, cos’è il Fondo di Garanzia presso l’Inps?
Si tratta di una sorta di salvadanaio al quale è possibile attingere, sussistendo certi requisiti e condizioni, per garantire ai lavoratori subordinati il pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro insolvente.

Possono chiedere l’intervento del Fondo di garanzia tutti i lavoratori dipendenti che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti, i dirigenti di aziende industriali e, dal 1° luglio 2022, anche i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, nonché gli eredi e gli aventi diritto ai sensi dell’articolo 2122 del codice civile: coniuge,  figli e, se viventi a carico, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo e, infine, i cessionari a titolo oneroso del TFR, come previsto dalla circolare INPS 26 giugno 2012, n. 89.

Sono invece esclusi, tra gli altri, i lavoratori autonomi, parasubordinati i lavoratori dello Stato, degli Enti pubblici non economici, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, gli impiegati ed i dirigenti dipendenti da aziende agricole e gli operai agricoli a tempo determinato.

Il lavoratore può conseguire il pagamento del TFR dal Fondo di garanzia nel caso in cui sia stata accertata l’insolvenza del datore con sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale, dimostri di essere stato ammesso al passivo o che, in mancanza, abbia esperito l’azione esecutiva contro il datore di lavoro e il patrimonio di quest’ultimo sia risultato incapiente.

Quindi, prima di poter richiedere l’intervento del Fondo di Garanzia è necessario l’accertamento della sussistenza, cioè dell’esistenza, del credito e il suo ammontare.
Questo accertamento va effettuato nei confronti del datore di lavoro.
La recente sentenza della Cassazione, Sez. Lavoro, n. 1934 del 28 gennaio 2025, ha stabilito che nel caso in cui il datore di lavoro sia una società cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta e tale società non sia più fallibile, l’accertamento in esame deve essere conseguito nei confronti dei soci, in quanto successori della società e dotati della legittimazione passiva, a prescindere dall’effettiva riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione.

Fondo di Garanzia Inps, mensilità arretrate e liquidazione giudiziale

Il meccanismo di intervento del Fondo di Garanzia Inps per quanto riguarda il pagamento del TFR del lavoratore è previsto, in modo simile, anche per i crediti di lavoro, – diversi da quelli spettanti a titolo di TFR -, e relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono la data del provvedimento che determina l’apertura del fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria.
Questo significa che in caso di fallimento, ora liquidazione giudiziale, dell’azienda, le tre mensilità anticipabili dall’Inps sono le ultime del rapporto di lavoro e sempre che queste tre mensilità rientrino negli ultimo anno antecedente la dichiarazione di fallimento del datore di lavoro.
I crediti dei lavoratori, inoltre, dovranno essere ammessi al passivo della liquidazione giudiziale in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751 bis c.c.
Una volta intervenuto il pagamento da parte del Fondo di Garanzia sarà poi l’Inps ad intervenire come creditore (al posto dei dipendenti ormai soddisfatti) nel fallimento.

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