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Pignoramento della pensione, cosa prevede la legge?

È possibile effettuare il pignoramento della pensione e come bisogna procedere?
Quella del pignoramento della pensione è una procedura particolare dal momento che deve rispettare determinati vincoli e limiti stabiliti dalla legge, a tutela anche degli interessi del pensionato.
Vediamo le caratteristiche di questo procedimento.

 

“La pensione è il momento per raccogliere i frutti di una vita di sacrifici e dedizione.”

Pignoramento della pensione, presupposti e limiti

Si può pignorare la pensione?
Risposta secca: sì, ma a determinate condizioni e secondo certi limiti.
Innanzitutto, le norme a cui bisogna fare riferimento sono l’art. 38 della Costituzione e l’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

L’art. 38 della Costituzione stabilisce l’impignorabilità parziale di trattamenti pensionistici a tutela dell’interesse di natura pubblicistica di garantire al pensionato i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita.
Analogamente, anche l’art. 34, III comma della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea garantisce il riconoscimento del diritto all’assistenza sociale al fine di assicurare un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti.

Da queste norme deriva la nullità del pignoramento della pensione eseguito oltre i limiti consentiti e tale nullità è rilevabile d’ufficio dal giudice, cioè senza necessità di un’eccezione o di un’opposizione da parte del debitore esecutato.

I limiti del pignoramento della pensione

Dunque, le pensioni sono pignorabili in caso di debiti non pagati dal pensionato.
Attraverso il pignoramento della pensione un creditore, grazie ad un provvedimento giudiziario, può trattenere una parte della pensione del debitore. La trattenuta è effettuata direttamente dall’ente previdenziale (ad esempio, l’INPS), che versa al creditore la somma dovuta.
Però la legge ha previsto limiti al pignoramento: la pensione è un credito relativamente impignorabile in quanto può essere pignorata solo in parte.
L’art. 545, comma 7, cpc stabilisce che “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”.

Il meccanismo di pignoramento della pensione è particolare, in quanto (dal 2022) il minimo della pensione impignorabile è di euro 1.000,00.
Questo significa che le pensioni inferiori ad euro 1.000,00 mensili non possono essere pignorate; le pensioni di importo superiore possono essere pignorate, ma solo per la parte eccedente il suddetto importo di euro 1.000,00.

Occorre evidenziare che per l’importo eccedente il minimo vitale (1.000,00 euro), il pignoramento è possibile solo per un quinto dell’eccedenza (e non per l’intera eccedenza). Ad esempio, per una pensione di importo di euro 1.600 mensile, il pignoramento sarà di un quinto della eccedenza di euro 600,00 e cioè di euro 120 al mese.

Nel caso in cui il pignoramento della pensione è effettuato dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia Entrate Riscossione, la vigente normativa prevede ulteriori limiti: la quota pignorabile non deve superare un decimo se la pensione è inferiore o pari ad euro 2.500, un settimo se è compresa tra 2.500 e 5.000 euro, ed un quinto se è maggiore di 5.000 euro.

Nel caso in cui i creditori pignoranti sono più di uno, ed i crediti sono di diversa natura e cioè eterogenei, si può pignorare fino al doppio quinto della pensione: quindi si può arrivare sino al 40% della parte eccedente il minimo vitale. Nel caso in cui i crediti dei creditori pignoranti sono del medesimo genere, vale la regola del quinto singolo

Ed il secondo creditore deve accodarsi al primo.

Occorre evidenziare che l’art. 545 ccpc nei commi 1-2 “elenca” i crediti impignorabili, statuendo al comma 1, che “Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l’autorizzazione del presidente del Tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto”, ed al successivo comma 2 che “Non possono essere pignorati crediti aventi ad oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattia o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

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